Sentenza 73/2004 (ECLI:IT:COST:2004:73)
Massima numero 28324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/02/2004;  Decisione del  23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:  28322  28323  28325


Titolo
Regione emilia-romagna - Procedure espropriative - Disciplina regionale - Determinazione dell’indennità di esproprio - Rilevanza della edificabilità di fatto - Ricorso governativo - Assunta violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di ordinamento civile - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma censurata, nello stabilire quando un terreno presenta i caratteri dell’edificabilità di fatto, non si pone in contrasto con la normativa statale, poiché essa individua soltanto gli elementi in presenza dei quali può riconoscersi ad un’area il carattere della edificabilità di fatto, senza dare a tale requisito alcuna rilevanza autonoma rispetto alla edificabilità legale, peraltro, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto alla edificabilità di fatto un valore esclusivamente suppletivo – in carenza di strumenti urbanistici – ovvero complementare ed integrativo agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell’area espropriata, incidente sul calcolo dell’indennizzo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  19/12/2002  n. 37  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte