Sentenza 73/2004 (ECLI:IT:COST:2004:73)
Massima numero 28324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Procedure espropriative - Disciplina regionale - Determinazione dell’indennità di esproprio - Rilevanza della edificabilità di fatto - Ricorso governativo - Assunta violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di ordinamento civile - Non fondatezza della questione.
Regione emilia-romagna - Procedure espropriative - Disciplina regionale - Determinazione dell’indennità di esproprio - Rilevanza della edificabilità di fatto - Ricorso governativo - Assunta violazione della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia di ordinamento civile - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma censurata, nello stabilire quando un terreno presenta i caratteri dell’edificabilità di fatto, non si pone in contrasto con la normativa statale, poiché essa individua soltanto gli elementi in presenza dei quali può riconoscersi ad un’area il carattere della edificabilità di fatto, senza dare a tale requisito alcuna rilevanza autonoma rispetto alla edificabilità legale, peraltro, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto alla edificabilità di fatto un valore esclusivamente suppletivo – in carenza di strumenti urbanistici – ovvero complementare ed integrativo agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell’area espropriata, incidente sul calcolo dell’indennizzo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La norma censurata, nello stabilire quando un terreno presenta i caratteri dell’edificabilità di fatto, non si pone in contrasto con la normativa statale, poiché essa individua soltanto gli elementi in presenza dei quali può riconoscersi ad un’area il carattere della edificabilità di fatto, senza dare a tale requisito alcuna rilevanza autonoma rispetto alla edificabilità legale, peraltro, in sintonia con la giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto alla edificabilità di fatto un valore esclusivamente suppletivo – in carenza di strumenti urbanistici – ovvero complementare ed integrativo agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell’area espropriata, incidente sul calcolo dell’indennizzo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
19/12/2002
n. 37
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte