Tributi - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi fondiari - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Canoni non percepiti - Concorso alla formazione del reddito complessivo - Casi di deroga - Estensione a quelli in cui il contribuente non riscuota il canone/reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio di capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione. (Classif. 255023).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTR Toscana in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 5, della legge n. 431 del 1998, nella parte in cui consente - per i contratti di locazione ad uso abitativo - che i canoni non percepiti non concorrano alla formazione del reddito complessivo solo in caso di conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, e non anche nelle altre ipotesi in cui il contribuente non riscuota il canone/reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria. Il rimettente - pur ambendo all'estensione del detto regime, che deroga al principio per cui i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla loro percezione - non offre elementi sufficienti sulla fattispecie sottoposta al suo esame né risulta pacifico che nel giudizio a quo si tratti di una locazione ad uso diverso dall'abitativo; lo stesso omette, inoltre, di confrontarsi con la limitazione della deroga in parola ai soli contratti di locazione ad uso abitativo, senza considerare l'asimmetria rispetto alla locazione ad uso diverso, che ha caratterizzato lo sviluppo dell'ordinamento.