Sentenza 73/2004 (ECLI:IT:COST:2004:73)
Massima numero 28325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/02/2004;  Decisione del  23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:  28322  28323  28324


Titolo
Regione emilia-romagna - Procedure espropriative - Disciplina regionale - Edificabilità di fatto delle aree - Determinazione dei requisiti - Ricorso governativo - Prospettata indebita attribuzione alla regione - Non fondatezza della questione.

Testo
La disposizione censurata, nella parte in cui prevede i requisiti che conferiscono ad un’area il carattere della edificabilità di fatto, non individua modalità o criteri di calcolo dell’indennizzo, né quantifica l’entità dello stesso, ma si limita ad affermare la necessità che siano specificate le condizioni in presenza delle quali un’area possiede il carattere dell’edificablità di fatto. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  19/12/2002  n. 37  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte