Sentenza 46/1986 (ECLI:IT:COST:1986:46)
Massima numero 12290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  07/03/1986;  Decisione del  07/03/1986
Deposito del 12/03/1986; Pubblicazione in G. U. 19/03/1986
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 46/86. PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - SERVIZI RISCATTABILI - ASSISTENTATO VOLONTARIO PRESSO UNIVERSITA' O ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ESCLUSIONE PER GLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Dal raffronto dell'art. 67 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 - che non prevede per i dipendenti degli enti locali la facolta' di riscattare, ai fini pensionistici, il servizio prestato in qualita' di assistente volontario nelle Universita' o negli Istituti di istruzione superiore - con l'art. 14, lett. c), d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - che al personale statale, per converso, riconosce la possibilita' di riscatto, ai medesimi fini, del servizio di assistentato volontario prestato anteriormente all'immissione in ruolo - emerge una diversita' di trattamento, in danno dei dipendenti degli enti locali, non sorretta da alcun fondamento razionale; cio' in quanto le situazioni poste a confronto rivestono espliciti caratteri di omogeneita', svolgendosi l'attivita' lavorativa di entrambe le categorie considerate in aree della pubblica amministrazione indubbiamente contigue, quanto ad essenza e finalita', tali da esigere, nelle carriere direttive, personale parimenti idoneo per preparazione e cultura, da porre, pertanto, su di una congenere piattaforma di status. Ne' l'esigenza di una equiparazione, nell'ambito della presente fattispecie, dei detti trattamenti normativi contrasta con la piu' volte riconosciuta discrezionalita' spettante al legislatore nel dettare discipline diverse, relativamente ai due ordinamenti pensionistici posti a confronto, le cui innegabili differenze attengono ad aspetti meramente particolari (determinazione dei periodi di tempo ammessi a riscatto, misura della relativa contribuzione), rientranti, cioe', nella strutturazione propria, interna alla agibilita' del singolo ordinamento; la rilevata discriminazione apparendo, in definitiva, frutto di mancato adeguamento della disposizione in questione, alla evoluzione normativa in materia. Di conseguenza, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbita ogni ulteriore verifica sul piano costituzionale) - l'art. 67 succitato, nella parte in cui non consente ai dipendenti degli enti locali il riscatto del servizio prestato in qualita' di assistente volontario nelle Universita' o negli Istituti di istruzione superiore. - S. n. 128/1981, sulla necessita' di una consimile piattaforma di status, nelle carriere direttive, per i dipendenti dello Stato e per quelli degli enti locali. - S. nn. 73/1979 e 218/1984, sulle differenze, attinenti ai particolari, tra i due ordinamenti pensionistici degli statali e dei dipendenti degli enti locali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte