Sentenza 74/2004 (ECLI:IT:COST:2004:74)
Massima numero 28327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/02/2004;  Decisione del  23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:  28326


Titolo
Regione basilicata - Urbanistica - Conferimento dell’incarico per la redazione del regolamento urbanistico - Termine per provvedere in merito - Disciplina regionale - Ricorso governativo - Assunta possibilità di interventi in via sostitutiva della regione nei confronti dell’ente locale - Inammissibilità della questione.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 23 aprile 2003, n. 13, nella parte in cui anticipa al 30 giugno 2003 la data entro la quale i Comuni che non abbiano neppure conferito l’incarico per la redazione del regolamento urbanistico debbono provvedere a tale incombenza, poiché essa è finalizzata alla eliminazione di un errore contenuto nella legge precedente, consistente nella indicazione del medesimo termine finale per due attività distinte, cioè per il conferimento dell’incarico per la redazione del regolamento e per la data di adozione dello stesso; attività che non possono non essere tra loro distanziate in modo adeguato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  23/04/2003  n. 13  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte