Sentenza 53/1990 (ECLI:IT:COST:1990:53)
Massima numero 15468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  31/01/1990;  Decisione del  31/01/1990
Deposito del 02/02/1990; Pubblicazione in G. U. 14/02/1990
Massime associate alla pronuncia:  15469  15470


Titolo
SENT. 53/90 A. ORDINANZA DI RIMESSIONE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - AFFERMAZIONE SENZA SPECIFICA MOTIVAZIONE - GIUSTIFICAZIONE - FATTISPECIE CONCERNENTE LA SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEI FARMACISTI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La circostanza che l'ordinanza di rimessione manchi di svolgere una motivazione specifica in punto di rilevanza non rende inammissibile la questione prospettata, quando la rilevanza emerga 'ictu oculi' in quanto i termini della controversia del giudizio 'a quo' sono interamente assorbiti nei contenuti della norma denunciata (nella specie l'ordinanza e' stata adottata nell'ambito di una controversia elettorale promossa per l'affermazione dell'ineleggibilita' di un candidato in quanto titolare di farmacia convenzionata e sostituito da un congiunto nella conduzione della farmacia). (punto 2 diritto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte