Sentenza 75/2004 (ECLI:IT:COST:2004:75)
Massima numero 28354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
28355
Titolo
Regione basilicata - Personale inquadrato in ruolo speciale - Disposizioni sul servizio antecedente - Equiparazione al lavoro subordinato - Ricorso governativo - Assunta disciplina nella materia della “previdenza sociale” di competenza esclusiva dello stato - Non fondatezza della questione.
Regione basilicata - Personale inquadrato in ruolo speciale - Disposizioni sul servizio antecedente - Equiparazione al lavoro subordinato - Ricorso governativo - Assunta disciplina nella materia della “previdenza sociale” di competenza esclusiva dello stato - Non fondatezza della questione.
Testo
L'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2002, estendendo anche al personale non più in servizio il beneficio previsto dalla legge della Regione Basilicata 25 gennaio 2001, n. 5, che ha riconosciuto (secondo quanto disposto dalla legge n. 219/1981 e dalla legge n. 730 del 1986 per le amministrazioni che si erano avvalse di personale convenzionato per le esigenze degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981), ai fini contributivi, la piena equiparazione al lavoro subordinato della prestazione lavorativa svolta dal personale regionale anteriormente all’immissione nei ruoli regionali, non ha disciplinato la materia “previdenza sociale” di esclusiva spettanza statale poiché è da tale equiparazione che discendono, quale conseguenza necessitata, gli effetti previdenziali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
L'art. 12 della legge regionale n. 10 del 2002, estendendo anche al personale non più in servizio il beneficio previsto dalla legge della Regione Basilicata 25 gennaio 2001, n. 5, che ha riconosciuto (secondo quanto disposto dalla legge n. 219/1981 e dalla legge n. 730 del 1986 per le amministrazioni che si erano avvalse di personale convenzionato per le esigenze degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981), ai fini contributivi, la piena equiparazione al lavoro subordinato della prestazione lavorativa svolta dal personale regionale anteriormente all’immissione nei ruoli regionali, non ha disciplinato la materia “previdenza sociale” di esclusiva spettanza statale poiché è da tale equiparazione che discendono, quale conseguenza necessitata, gli effetti previdenziali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
31/01/2002
n. 10
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte