Sentenza 102/1986 (ECLI:IT:COST:1986:102)
Massima numero 12348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PALADIN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
16/04/1986; Decisione del
16/04/1986
Deposito del 22/04/1986; Pubblicazione in G. U. 30/04/1986
Massime associate alla pronuncia:
12347
Titolo
SENT. 102/86 B. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DEPOSITO DELLO STATO PASSIVO ANZICHE' DA QUELLA DI RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO CHE NE DA' NOTIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA.
SENT. 102/86 B. PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DEL DEPOSITO DELLO STATO PASSIVO ANZICHE' DA QUELLA DI RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO CHE NE DA' NOTIZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN PARTE QUA.
Testo
A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimita' deriva come conseguenza della decisione adottata. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - in applicazione del detto principio e in conseguenza della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 98, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (contenente la disciplina delle procedure concorsuali) - il successivo art. 100, comma primo, del medesimo testo legislativo - nella parte in cui stabilisce che ciascun creditore possa impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato, entro quindici giorni, dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo -, in quanto, perche' sia realizzato in pieno il dettame del processo giusto (a rendere concreto il quale si indirizzano non solo l'art. 24, comma secondo, Cost., ma anche l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge n. 848 del 1955, e l'art. 15 del Patto internazionale di New York del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici), tutti i creditori del fallito menzionati nello stato passivo - e, dunque, non solo quelli in tutto o in parte esclusi o ammessi con riserva - debbono essere dal curatore notiziati dell'avvenuto deposito di esso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dalla cui ricezione deve, quindi, farsi decorrere il termine di quindici giorni (anche) per l'impugnazione dei creditori ammessi (senza riserva alcuna). - S. n. 102/1986, massima sub a).
A norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimita' deriva come conseguenza della decisione adottata. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - in applicazione del detto principio e in conseguenza della declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 98, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (contenente la disciplina delle procedure concorsuali) - il successivo art. 100, comma primo, del medesimo testo legislativo - nella parte in cui stabilisce che ciascun creditore possa impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato, entro quindici giorni, dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo -, in quanto, perche' sia realizzato in pieno il dettame del processo giusto (a rendere concreto il quale si indirizzano non solo l'art. 24, comma secondo, Cost., ma anche l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge n. 848 del 1955, e l'art. 15 del Patto internazionale di New York del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici), tutti i creditori del fallito menzionati nello stato passivo - e, dunque, non solo quelli in tutto o in parte esclusi o ammessi con riserva - debbono essere dal curatore notiziati dell'avvenuto deposito di esso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dalla cui ricezione deve, quindi, farsi decorrere il termine di quindici giorni (anche) per l'impugnazione dei creditori ammessi (senza riserva alcuna). - S. n. 102/1986, massima sub a).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27