Sentenza 75/2004 (ECLI:IT:COST:2004:75)
Massima numero 28355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
28354
Titolo
Regione basilicata - Personale inquadrato nei ruoli - Disposizioni sul servizio antecedente - Equiparazione al lavoro subordinato - Ricorso governativo - Prospettata incidenza sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Formulazione della questione in termini oscuri e perplessi - Inammissibilità.
Regione basilicata - Personale inquadrato nei ruoli - Disposizioni sul servizio antecedente - Equiparazione al lavoro subordinato - Ricorso governativo - Prospettata incidenza sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Formulazione della questione in termini oscuri e perplessi - Inammissibilità.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere o) e m), e 120, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 12 della legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10 che stabilisce, per i lavoratori assunti con le modalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successivamente inquadrati nel ruolo regionale, l'equiparazione al lavoro subordinato del periodo di servizio antecedente all'immissione nei ruoli in quanto il ricorso governativo non indica la situazione giuridica assunta come ‘tertium comparationis’ né spiega le ragioni per le quali la prevista equiparazione delle prestazioni lavorative incida sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere o) e m), e 120, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 12 della legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10 che stabilisce, per i lavoratori assunti con le modalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successivamente inquadrati nel ruolo regionale, l'equiparazione al lavoro subordinato del periodo di servizio antecedente all'immissione nei ruoli in quanto il ricorso governativo non indica la situazione giuridica assunta come ‘tertium comparationis’ né spiega le ragioni per le quali la prevista equiparazione delle prestazioni lavorative incida sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
31/01/2002
n. 10
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte