Sentenza 75/2004 (ECLI:IT:COST:2004:75)
Massima numero 28355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  23/02/2004;  Decisione del  23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:  28354


Titolo
Regione basilicata - Personale inquadrato nei ruoli - Disposizioni sul servizio antecedente - Equiparazione al lavoro subordinato - Ricorso governativo - Prospettata incidenza sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Formulazione della questione in termini oscuri e perplessi - Inammissibilità.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere o) e m), e 120, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 12 della legge della Regione Basilicata 31 gennaio 2002, n. 10 che stabilisce, per i lavoratori assunti con le modalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successivamente inquadrati nel ruolo regionale, l'equiparazione al lavoro subordinato del periodo di servizio antecedente all'immissione nei ruoli in quanto il ricorso governativo non indica la situazione giuridica assunta come ‘tertium comparationis’ né spiega le ragioni per le quali la prevista equiparazione delle prestazioni lavorative incida sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  31/01/2002  n. 10  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte