Sentenza 76/2004 (ECLI:IT:COST:2004:76)
Massima numero 28385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/02/2004;  Decisione del  23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:  28384


Titolo
Riscossione delle imposte - Gestione commissariale - Obbligo gravante sul commissario governativo di gestire il servizio di riscossione, con gli oneri e i rischi del concessionario, senza i corrispondenti diritti e senza limiti di durata - Prospettata lesione della libertà economica e dei principî di eguaglianza e ragionevolezza - Non fondatezza della questione.

Testo
L’art. 24 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, cui rinvia integralmente l’art. 18 della legge della Regione Siciliana 5 settembre 1990, n. 35, prevedeva che in caso di vacanza della concessione del servizio di riscossione dei tributi, che si espleta in regime di concessione amministrativa nei singoli ambiti territoriali, “in attesa del nuovo conferimento della gestione del servizio” fosse nominato un “commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione”, scelto fra i soggetti abilitati che ne avessero fatto richiesta o, in mancanza, in persona del concessionario di un ambito territoriale contiguo, disponendo inoltre che al commissario “si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto” nei successivi articoli. Da un esame dell’articolato normativo del d.P.R. n. 43 del 1988 non trovano riscontro oggettivo le censure del rimettente, volte a sostenere che le norme impugnate comportassero l’obbligo per il commissario di gestire l’attività d’impresa con tutti gli oneri gravanti sul concessionario ma senza averne i diritti, e pertanto anche in condizioni antieconomiche, e che tale obbligo potesse essere imposto senza un ragionevole limite temporale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e dell’art. 18 della legge della Regione Siciliana 5 settembre 1990, n. 35, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

– Sul fatto che l'eventuale funzionamento patologico di una norma non possa costituire presupposto per farne valere un'illegittimita' riferita alla lesione del principio di uguaglianza v. le richiamate sentenze n. 300/2000, n. 40/1998, n. 175/1997 e n. 157/1996.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  28/01/1988  n. 43  art. 24  co. 

legge della Regione siciliana  05/09/1990  n. 35  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte