Ordinanza 77/2004 (ECLI:IT:COST:2004:77)
Massima numero 28386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Magistratura - Consiglio superiore della magistratura - Sezione disciplinare - Giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza impugnata - Composizione soggettiva della sezione - Mancata previsione della integrazione del numero complessivo dei componenti della sezione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio di imparzialità e di terzietà del giudice - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una delle norme censurate - Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Magistratura - Consiglio superiore della magistratura - Sezione disciplinare - Giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza impugnata - Composizione soggettiva della sezione - Mancata previsione della integrazione del numero complessivo dei componenti della sezione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio di imparzialità e di terzietà del giudice - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di una delle norme censurate - Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 61 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, non prevedendo l’integrazione del numero complessivo di componenti della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, consentono che la stessa, a seguito di cassazione della sentenza impugnata, decida, in sede di rinvio, nella medesima composizione soggettiva con la quale aveva emesso la precedente pronuncia. Infatti, con sentenza n. 262 del 2003, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 195 del 1958, nel testo modificato dall’art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevede l’elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura, in aggiunta ai membri supplenti della Sezione disciplinare già previsti, di ulteriori componenti, in modo da “consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione”.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 61 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, non prevedendo l’integrazione del numero complessivo di componenti della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, consentono che la stessa, a seguito di cassazione della sentenza impugnata, decida, in sede di rinvio, nella medesima composizione soggettiva con la quale aveva emesso la precedente pronuncia. Infatti, con sentenza n. 262 del 2003, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 195 del 1958, nel testo modificato dall’art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevede l’elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura, in aggiunta ai membri supplenti della Sezione disciplinare già previsti, di ulteriori componenti, in modo da “consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione”.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/03/1958
n. 195
art. 4
co.
legge
24/03/1958
n. 195
art. 17
co.
legge
24/03/1958
n. 195
art. 61
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte