Ordinanza 78/2004 (ECLI:IT:COST:2004:78)
Massima numero 28387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Rogatoria - Inutilizzabilità dei documenti privi della certificazione di autenticità ed estensione delle nuove norme ai processi in corso - Interpretazione restrittiva che consente l’uso di fotocopia senza autenticazione e con la sola attestazione da parte dell’autorità richiesta, contenuta nella nota di accompagnamento - Assunto contrasto con la consuetudine internazionale e con i principî del contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Assenza di profili e argomentazioni nuove o diverse - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Rogatoria - Inutilizzabilità dei documenti privi della certificazione di autenticità ed estensione delle nuove norme ai processi in corso - Interpretazione restrittiva che consente l’uso di fotocopia senza autenticazione e con la sola attestazione da parte dell’autorità richiesta, contenuta nella nota di accompagnamento - Assunto contrasto con la consuetudine internazionale e con i principî del contraddittorio e della ragionevole durata del processo - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Assenza di profili e argomentazioni nuove o diverse - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 696, 727, comma 5-bis, e 729 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 9, 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, e dell'art. 18 della stessa legge n. 367 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 10 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme della Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione, contrastante con quella consuetudinaria. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002 e n. 68 del 2003 - per aver il rimettente prospettato una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potessero adottarsi differenti interpretazioni, già emerse nella giurisprudenza di merito - e l'ordinanza di rimessione, emessa in data anteriore alle citate decisioni, non contiene profili nuovi, o comunque, argomentazioni tali che possano condurre a conclusioni differenti.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 696, 727, comma 5-bis, e 729 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 9, 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, e dell'art. 18 della stessa legge n. 367 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 10 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme della Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione, contrastante con quella consuetudinaria. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002 e n. 68 del 2003 - per aver il rimettente prospettato una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potessero adottarsi differenti interpretazioni, già emerse nella giurisprudenza di merito - e l'ordinanza di rimessione, emessa in data anteriore alle citate decisioni, non contiene profili nuovi, o comunque, argomentazioni tali che possano condurre a conclusioni differenti.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 696
co.
codice di procedura penale
n.
art. 727
co. 5
codice di procedura penale
n.
art. 729
co.
legge
05/10/2001
n. 367
art. 9
co.
legge
05/10/2001
n. 367
art. 12
co.
legge
05/10/2001
n. 367
art. 13
co.
legge
05/10/2001
n. 367
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte