Ordinanza 79/2004 (ECLI:IT:COST:2004:79)
Massima numero 28388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
28389
Titolo
Contenzioso tributario - Liti pendenti innanzi alla corte di cassazione - Inapplicabilità delle disposizioni in materia di condono fiscale che consentono la definizione agevolata delle liti - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - 'Jus superveniens' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Contenzioso tributario - Liti pendenti innanzi alla corte di cassazione - Inapplicabilità delle disposizioni in materia di condono fiscale che consentono la definizione agevolata delle liti - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa - 'Jus superveniens' - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi della relativa disciplina di chiusura delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione, limitando viceversa tale possibilità ai soli giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché a quelli già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte d’appello. Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, infatti, la disposizione censurata è stata modificata dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, aggiunto dalla legge di conversione n. 27 del 2003, nel senso che il legislatore ha introdotto la possibilità di definizione agevolata anche per le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione, e compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi della relativa disciplina di chiusura delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione, limitando viceversa tale possibilità ai soli giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché a quelli già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte d’appello. Dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, infatti, la disposizione censurata è stata modificata dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, aggiunto dalla legge di conversione n. 27 del 2003, nel senso che il legislatore ha introdotto la possibilità di definizione agevolata anche per le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione, e compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte