Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisiti - Necessità di illustrare le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata nel giudizio principale, tale da renderla pregiudiziale per la definizione del medesimo (nel caso di specie: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di norma statale che prevede, per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 1990 nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa che hanno versato le imposte per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento di quanto dovuto, il diritto al rimborso di quanto indebitamente corrisposto e alcuni limiti all'integrale soddisfazione delle pretese in caso di insufficienza delle risorse finanziarie stanziate). (Classif. 112005).
La carente illustrazione delle ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale determina la manifesta inammissibilità delle questioni. (Precedenti: O. 156/2022 - mass. 44941; S. 160/2019 - mass. 42423; S. 105/2018 - mass. 40768).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Siracusa in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 Cost. - dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123 e dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, che - nello stabilire il diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dieci per cento di quanto dovuto - prevede lo stanziamento di 160 milioni di euro, una riduzione percentuale del 50% sulle somme dovute, qualora l'ammontare delle istanze ecceda l'impegno finanziario complessivamente autorizzate e l'omissione del rimborso, in caso di esaurimento dei fondi. Il giudice a quo non ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali le somme stanziate dalla norma censurata sarebbero incapienti in rapporto alle istanze di rimborso, apprezzamento che invece assume priorità logica rispetto alle questioni sollevate, posto che i detti limiti all'integrale soddisfazione delle pretese di rimborso operano solo in caso di insufficienza delle risorse finanziarie).