Ordinanza 81/2004 (ECLI:IT:COST:2004:81)
Massima numero 28391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Plusvalenze costituite da indennità espropriative ed altri titoli similari - Tassazione - Applicabilità delle norme impugnate a somme percepite in virtù di atti o fatti anteriori alla loro entrata in vigore - Prospettato contrasto con il principio della capacità contributiva e del principio di uguaglianza - Questione formulata in termini intrinsecamente contraddittori, con profili meramente ipotetici e con difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Plusvalenze costituite da indennità espropriative ed altri titoli similari - Tassazione - Applicabilità delle norme impugnate a somme percepite in virtù di atti o fatti anteriori alla loro entrata in vigore - Prospettato contrasto con il principio della capacità contributiva e del principio di uguaglianza - Questione formulata in termini intrinsecamente contraddittori, con profili meramente ipotetici e con difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto la questione, relativa alla disciplina della tassazione delle plusvalenze costituite da indennità espropriative ed altri titoli similari, viene prospettata in termini contraddittori – posto che il rimettente censura da un lato la presunta valenza retroattiva delle norme impugnate, dopo avere tuttavia affermato di aderire ad un orientamento giurisprudenziale che smentisce tale assunto –, e in relazione a profili meramente ipotetici o privi di alcuna motivazione circa la loro non manifesta infondatezza.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto la questione, relativa alla disciplina della tassazione delle plusvalenze costituite da indennità espropriative ed altri titoli similari, viene prospettata in termini contraddittori – posto che il rimettente censura da un lato la presunta valenza retroattiva delle norme impugnate, dopo avere tuttavia affermato di aderire ad un orientamento giurisprudenziale che smentisce tale assunto –, e in relazione a profili meramente ipotetici o privi di alcuna motivazione circa la loro non manifesta infondatezza.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 5
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 6
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 7
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 8
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 9
legge
30/12/1991
n. 413
art. 11
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte