Ordinanza 83/2004 (ECLI:IT:COST:2004:83)
Massima numero 28393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Ricorso immediato della persona offesa - Obbligo di indicare le generalità della persona citata in giudizio - Prospettata irragionevolezza, lesione del diritto di difesa e della parità tra parte privata e pubblico ministero nel processo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Ricorso immediato della persona offesa - Obbligo di indicare le generalità della persona citata in giudizio - Prospettata irragionevolezza, lesione del diritto di difesa e della parità tra parte privata e pubblico ministero nel processo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso immediato della persona offesa al giudice di pace debba contenere le generalità della persona citata a giudizio. Il rimettente, infatti, fonda le sue argomentazioni sull’erroneo presupposto che alla persona offesa sia preclusa la possibilità di prendere conoscenza dei dati identificativi dell’imputato, ma non tiene conto che a norma dell’art. 12, comma 1, lettera h), della legge n. 675 del 1996, tra i casi nei quali non occorre il consenso dell’interessato sono incluse le situazioni in cui il trattamento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle indagini difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, fermo restando che la persona offesa, ove ritenga che l’acquisizione di tali dati sia eccessivamente difficoltosa o dispendiosa, può comunque seguire le vie della ordinaria tutela giurisdizionale davanti al giudice di pace, esercitando la facoltà di presentare querela.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso immediato della persona offesa al giudice di pace debba contenere le generalità della persona citata a giudizio. Il rimettente, infatti, fonda le sue argomentazioni sull’erroneo presupposto che alla persona offesa sia preclusa la possibilità di prendere conoscenza dei dati identificativi dell’imputato, ma non tiene conto che a norma dell’art. 12, comma 1, lettera h), della legge n. 675 del 1996, tra i casi nei quali non occorre il consenso dell’interessato sono incluse le situazioni in cui il trattamento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle indagini difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, fermo restando che la persona offesa, ove ritenga che l’acquisizione di tali dati sia eccessivamente difficoltosa o dispendiosa, può comunque seguire le vie della ordinaria tutela giurisdizionale davanti al giudice di pace, esercitando la facoltà di presentare querela.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 21
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte