Sentenza 85/2004 (ECLI:IT:COST:2004:85)
Massima numero 28328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
26/02/2004; Decisione del
26/02/2004
Deposito del 09/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giudizio amministrativo - Controversie in tema di operazioni elettorali - Mezzi di prova - Limitazione dei poteri istruttori alle sole risultanze documentali, con esclusione della prova testimoniale - Assunto deteriore trattamento fatto a quanti ricorrono al giudice amministrativo rispetto a quelli che adiscono il giudice ordinario, con violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
Giudizio amministrativo - Controversie in tema di operazioni elettorali - Mezzi di prova - Limitazione dei poteri istruttori alle sole risultanze documentali, con esclusione della prova testimoniale - Assunto deteriore trattamento fatto a quanti ricorrono al giudice amministrativo rispetto a quelli che adiscono il giudice ordinario, con violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1060, n. 570, nella parte in cui “non derogando ai sistemi probatori ordinari del giudizio avanti alle magistrature amministrative, limita, in materia elettorale, alle sole risultanze documentali i poteri istruttori fruibili per la definizione del merito” e, in particolare, esclude l’utilizzabilità della prova testimoniale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, Infatti, il giudice rimettente non ha tenuto conto che, non potendo essere posta in discussione l’efficacia di piena prova dell’attestazione contenuta nel verbale se non con la querela di falso ex art. 2700 cod. civ., la questione sollevata in relazione all’esclusione della prova testimoniale dal novero dei mezzi di prova di cui il giudice può valersi nel giudizio amministrativo elettorale è del tutto irrilevante.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1060, n. 570, nella parte in cui “non derogando ai sistemi probatori ordinari del giudizio avanti alle magistrature amministrative, limita, in materia elettorale, alle sole risultanze documentali i poteri istruttori fruibili per la definizione del merito” e, in particolare, esclude l’utilizzabilità della prova testimoniale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, Infatti, il giudice rimettente non ha tenuto conto che, non potendo essere posta in discussione l’efficacia di piena prova dell’attestazione contenuta nel verbale se non con la querela di falso ex art. 2700 cod. civ., la questione sollevata in relazione all’esclusione della prova testimoniale dal novero dei mezzi di prova di cui il giudice può valersi nel giudizio amministrativo elettorale è del tutto irrilevante.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
16/05/1960
n. 570
art. 83
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte