Sentenza 86/2004 (ECLI:IT:COST:2004:86)
Massima numero 28329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
26/02/2004; Decisione del
26/02/2004
Deposito del 09/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Radiotelevisione - Società concessionarie private, costituite in italia e di nazionalità italiana - Maggioranza delle azioni - Divieto di detenzione o di appartenenza da parte di soci di cittadinanza o nazionalità estera - Ritenuta non applicabilità del divieto nei confronti di società concessionarie o controllanti costituite in altri stati della comunità economica europea - Assunta irragionevole disparità di trattamento, in danno delle società italiane, con lesione dell’iniziativa economica e dei principî di imparzialità e buon andamento - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Radiotelevisione - Società concessionarie private, costituite in italia e di nazionalità italiana - Maggioranza delle azioni - Divieto di detenzione o di appartenenza da parte di soci di cittadinanza o nazionalità estera - Ritenuta non applicabilità del divieto nei confronti di società concessionarie o controllanti costituite in altri stati della comunità economica europea - Assunta irragionevole disparità di trattamento, in danno delle società italiane, con lesione dell’iniziativa economica e dei principî di imparzialità e buon andamento - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
I requisiti che debbono essere posseduti dalle Società di altri Stati CE per la prosecuzione nell’esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono integralmente parificati a quelli prescritti per le società di nazionalità italiana. A tale risultato si può giungere attraverso una interpretazione delle norme che tenga conto della loro ‘ratio’ nonché della necessità di evitare di attribuire loro un significato confliggente con i principi costituzionali e comunitari. Non è pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e del comma 3 dell’art. 1 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, basata su una interpretazione che ravvisava una discriminazione fra società italiane e società costituite in altri Stati comunitari.
I requisiti che debbono essere posseduti dalle Società di altri Stati CE per la prosecuzione nell’esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono integralmente parificati a quelli prescritti per le società di nazionalità italiana. A tale risultato si può giungere attraverso una interpretazione delle norme che tenga conto della loro ‘ratio’ nonché della necessità di evitare di attribuire loro un significato confliggente con i principi costituzionali e comunitari. Non è pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e del comma 3 dell’art. 1 del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, basata su una interpretazione che ravvisava una discriminazione fra società italiane e società costituite in altri Stati comunitari.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/08/1990
n. 223
art. 17
co. 1
decreto-legge
19/10/1992
n. 407
art. 1
co. 3
legge
17/12/1992
n. 482
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte