Ordinanza 87/2004 (ECLI:IT:COST:2004:87)
Massima numero 28395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  26/02/2004;  Decisione del  26/02/2004
Deposito del 09/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieto triennale di concessione del beneficio in caso di revoca della misura alternativa (nella specie, di affidamento in prova al servizio sociale) - Assunta contrarietà al principio di proporzionalità e a quello di personalità della pena - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui introduce un generale divieto di ammissione a determinati benefici penitenziari per i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, prima che siano decorsi tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca. Nel censurare la rigidità della durata del divieto scaturente dalla revoca, infatti, il giudice 'a quo' omette di considerare che la preclusione triennale consegue ad una revoca delle misure alternative alla detenzione che non è “automatica”, bensì basata su di una valutazione in concreto e caso per caso delle situazioni in cui il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa allo stesso applicata.

Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 58  co. 2

legge  26/07/1975  n. 354  art. 58  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte