Ordinanza 88/2004 (ECLI:IT:COST:2004:88)
Massima numero 28396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  26/02/2004;  Decisione del  26/02/2004
Deposito del 09/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Partecipazione a distanza, mediante collegamento audiovisivo, dell’imputato (nella specie, detenuto all’estero) - Applicabilità limitata ai soli casi in cui si procede per taluni delitti (indicati negli artt. 51 e 407 cod. proc. pen.) - Assunta violazione del diritto di difesa, del potere-dovere di attuare la giurisdizione e del principio di ragionevole durata del processo - Carenza di uno specifico accordo bilaterale con la repubblica federale tedesca, che consenta la partecipazione a distanza al dibattimento - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui limita la partecipazione al dibattimento a distanza, mediante collegamento audiovisivo dell'imputato, ai soli casi in cui si procede per taluno dei delitti indicati negli artt. 51, comma 3-bis, e 407, comma 2, lettera a), numero 4, del codice di procedura penale. Ed infatti, premesso che l'imputato nel giudizio 'a quo' risulta essere detenuto in Germania e che tra l'Italia e la Repubblica federale tedesca non sussiste attualmente alcun accordo internazionale che consenta di ricorrere all'istituto della partecipazione al dibattimento a distanza qualora l'imputato sia detenuto all'estero, come invece richiesto dal combinato disposto di cui agli artt. 146-bis e 205-ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale, la questione proposta dal rimettente è priva di rilevanza nel processo 'a quo', in quanto, in mancanza del predetto accordo internazionale che consenta il ricorso a tale istituto in via generale, anche in caso di accoglimento della questione l’art. 146-bis, richiamato dal citato art. 205-ter a completamento della eventuale disciplina recata sul punto dalla convenzione internazionale, risulterebbe comunque non applicabile.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1988 (disp. att.)    n.   art. 146  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte