Ordinanza 89/2004 (ECLI:IT:COST:2004:89)
Massima numero 28397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
26/02/2004; Decisione del
26/02/2004
Deposito del 09/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contenzioso tributario - Ricorso del contribuente avverso l’atto impositivo - Termine - Impugnativa tardiva (oltre il termine) determinata da caso fortuito o forza maggiore - Esclusione - Affermazione apodittica della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Contenzioso tributario - Ricorso del contribuente avverso l’atto impositivo - Termine - Impugnativa tardiva (oltre il termine) determinata da caso fortuito o forza maggiore - Esclusione - Affermazione apodittica della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente l’impugnazione tardiva dell’atto impositivo da parte del contribuente che non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, proporre ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione dello stesso. Il rimettente, infatti, afferma apoditticamente la rilevanza della questione attribuendo, contrariamente all’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, allo stato di detenzione all’estero la valenza di una causa di forza maggiore, non indicandone tuttavia le ragioni; con la conseguenza che il difetto di plausibile motivazione relativamente al profilo anzidetto si traduce in un vizio di motivazione sulla rilevanza della questione.
– Sulle caratteristiche che l'ordinanza di rimessione deve possedere in punto di motivazione sulla rilevanza della questione v. le richiamate ordinanze n. 207, n. 50 e n. 1/2003; n. 280, n. 205 e n. 43/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente l’impugnazione tardiva dell’atto impositivo da parte del contribuente che non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, proporre ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione dello stesso. Il rimettente, infatti, afferma apoditticamente la rilevanza della questione attribuendo, contrariamente all’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, allo stato di detenzione all’estero la valenza di una causa di forza maggiore, non indicandone tuttavia le ragioni; con la conseguenza che il difetto di plausibile motivazione relativamente al profilo anzidetto si traduce in un vizio di motivazione sulla rilevanza della questione.
– Sulle caratteristiche che l'ordinanza di rimessione deve possedere in punto di motivazione sulla rilevanza della questione v. le richiamate ordinanze n. 207, n. 50 e n. 1/2003; n. 280, n. 205 e n. 43/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 21
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte