Ordinanza 90/2004 (ECLI:IT:COST:2004:90)
Massima numero 28398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
26/02/2004; Decisione del
26/02/2004
Deposito del 09/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudizio direttissimo - Giudice che ha convalidato l’arresto e applicato una misura cautelare - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Mancata previsione - Assunta diversità di disciplina in situazioni simili - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza delle questioni.
Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudizio direttissimo - Giudice che ha convalidato l’arresto e applicato una misura cautelare - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Mancata previsione - Assunta diversità di disciplina in situazioni simili - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il giudice che ha convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato presentato a dibattimento per il giudizio direttissimo. Ed infatti la medesima questione è stata ripetutamente dichiarata infondata e manifestamente infondata dalla Corte costituzionale in base all'assunto che non appare configurabile una menomazione dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o rispetto ad esse incidentali, soprattutto quando la funzione pregiudicante e la funzione pregiudicata si collocano all'interno della medesima fase; né appaiono valide le argomentazioni, impiegate dal rimettente per riproporre la questione, circa un'asserita analogia tra la situazione processuale del giudice che prima di procedere al giudizio direttissimo abbia convalidato l'arresto e applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato, da un lato, e la situazione di incompatibilità - introdotta dal comma 2-bis dell'art. 34 cod. proc. pen. - del giudice per le indagini preliminari a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare, dall'altro lato, posto che, lungi dall'integrare la seconda "sub-fase" di un'unica "fase" delle indagini preliminari come erroneamente ritenuto dal rimettente, il momento dell'udienza preliminare si presenta ora come una vera e propria fase processuale del tutto autonoma rispetto alla precedente fase delle indagini preliminari.
– Per la esclusione della incompatibilità nel caso in questione, in base ai principi piu' volte affermati riguardo all'art. 34 cod. proc. pen., v. la richiamata sentenza n. 177/1996 e le ordinanze nn. 40/1999, 286/1998, 433/1996.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio direttissimo il giudice che ha convalidato l'arresto ed applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato presentato a dibattimento per il giudizio direttissimo. Ed infatti la medesima questione è stata ripetutamente dichiarata infondata e manifestamente infondata dalla Corte costituzionale in base all'assunto che non appare configurabile una menomazione dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o rispetto ad esse incidentali, soprattutto quando la funzione pregiudicante e la funzione pregiudicata si collocano all'interno della medesima fase; né appaiono valide le argomentazioni, impiegate dal rimettente per riproporre la questione, circa un'asserita analogia tra la situazione processuale del giudice che prima di procedere al giudizio direttissimo abbia convalidato l'arresto e applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato, da un lato, e la situazione di incompatibilità - introdotta dal comma 2-bis dell'art. 34 cod. proc. pen. - del giudice per le indagini preliminari a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare, dall'altro lato, posto che, lungi dall'integrare la seconda "sub-fase" di un'unica "fase" delle indagini preliminari come erroneamente ritenuto dal rimettente, il momento dell'udienza preliminare si presenta ora come una vera e propria fase processuale del tutto autonoma rispetto alla precedente fase delle indagini preliminari.
– Per la esclusione della incompatibilità nel caso in questione, in base ai principi piu' volte affermati riguardo all'art. 34 cod. proc. pen., v. la richiamata sentenza n. 177/1996 e le ordinanze nn. 40/1999, 286/1998, 433/1996.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 34
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte