Sentenza 91/2004 (ECLI:IT:COST:2004:91)
Massima numero 28399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  08/03/2004;  Decisione del  08/03/2004
Deposito del 12/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:  28400


Titolo
Interpretazione della norma censurata - Conformazione ad un consolidato “diritto vivente” ovvero ricerca di una interpretazione conforme a costituzione - Facoltà del rimettente - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.

Testo
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, sull'assunto che il remittente avrebbe dovuto egli stesso attribuire alla norma impugnata il significato ritenuto più idoneo a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale. Infatti in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che abbia acquisito i caratteri del "diritto vivente", la valutazione se uniformarsi o meno a tale orientamento è una mera facoltà del giudice, e quindi qualora il giudice 'a quo' – come nel caso di specie - assuma l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente", allora e' consentito richiedere l'intervento del giudice delle leggi, affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte