Sentenza 91/2004 (ECLI:IT:COST:2004:91)
Massima numero 28399
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
08/03/2004; Decisione del
08/03/2004
Deposito del 12/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
28400
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Conformazione ad un consolidato “diritto vivente” ovvero ricerca di una interpretazione conforme a costituzione - Facoltà del rimettente - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Interpretazione della norma censurata - Conformazione ad un consolidato “diritto vivente” ovvero ricerca di una interpretazione conforme a costituzione - Facoltà del rimettente - Eccezione di inammissibilità - Rigetto.
Testo
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, sull'assunto che il remittente avrebbe dovuto egli stesso attribuire alla norma impugnata il significato ritenuto più idoneo a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale. Infatti in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che abbia acquisito i caratteri del "diritto vivente", la valutazione se uniformarsi o meno a tale orientamento è una mera facoltà del giudice, e quindi qualora il giudice 'a quo' – come nel caso di specie - assuma l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente", allora e' consentito richiedere l'intervento del giudice delle leggi, affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, sull'assunto che il remittente avrebbe dovuto egli stesso attribuire alla norma impugnata il significato ritenuto più idoneo a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale. Infatti in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che abbia acquisito i caratteri del "diritto vivente", la valutazione se uniformarsi o meno a tale orientamento è una mera facoltà del giudice, e quindi qualora il giudice 'a quo' – come nel caso di specie - assuma l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente", allora e' consentito richiedere l'intervento del giudice delle leggi, affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte