Sentenza 91/2004 (ECLI:IT:COST:2004:91)
Massima numero 28400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  08/03/2004;  Decisione del  08/03/2004
Deposito del 12/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:  28399


Titolo
Impiego pubblico - Previdenza e assistenza - Dipendenti dell’istituto postelegrafonici - Indennità di buonuscita - Calcolo dell’indennità integrativa speciale nella percentuale del 48 per cento anziché in quella del 60 per cento - Assunto contrasto con il principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione - Non fondatezza della questione.

Testo
La circostanza che l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per la sua connessione sistematica con l'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, comporti – secondo la lettura che di tale combinato disposto dà la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, da assumere in termini di diritto vivente – che il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita avvenga, per talune categorie di pubblici dipendenti, in ragione di una aliquota effettiva pari al 48 per cento, anziché di quella del 60 per cento, non determina alcuna situazione di contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione – stante il carattere retributivo dell'indennità integrativa speciale – e con quello di adeguatezza della tutela previdenziale – stante la natura di retribuzione differita con funzione previdenziale dell’indennità di buonuscita –. Se da un lato, infatti, la valutazione della congruità della retribuzione, ai fini dell’art. 36 della Costituzione, deve essere effettuata con riguardo alla globalità della stessa e non alle sue singole componenti, per cui essa non può essere limitata all’indennità integrativa speciale isolatamente considerata, ancorché alla medesima sia da riconoscere natura retributiva, ma va riferita al complessivo trattamento di fine rapporto nel quale la suddetta indennità viene inclusa quale mera componente della relativa base di calcolo, dall'altro lato, invece, l’indennità di buonuscita e gli altri trattamenti analoghi, avendo anche funzione previdenziale, devono essere disciplinati secondo i criteri della solidarietà sociale e del pubblico interesse a che sia garantita, per far fronte agli eventi indicati nell’art. 38, secondo comma, della Costituzione, la corresponsione di un 'minimum' la cui determinazione è riservata alla competenza del legislatore, il quale nell’operare le sue scelte discrezionali deve tenere conto anche delle esigenze della finanza pubblica. Nel caso di specie il giudizio di conformità ai suddetti principi dell’adozione del criterio della computabilità dell’indennità integrativa speciale nell’ambito dei trattamenti di fine rapporto soltanto in una misura percentuale e non integralmente, deve essere confermato anche con riguardo alla riduzione della suddetta percentuale derivante dall’interpretazione giurisprudenziale contestata dal remittente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

- In tema di computo dell’indennità integrativa speciale anche per la determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, menzionata la sentenza n. 243/1993;

- Sul riferimento dell'art. 36 della Costituzione alla globalità della retribuzione e non a singole voci, citata, da ultimo, la sentenza n. 115/2003;

- In tema di trattamento previdenziale e discrezionalità del legislatore anche in relazione alle risorse disponibili, v. le citate sentenza n. 434/2002 e ordinanza n. 342/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  29/01/1994  n. 87  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte