Ordinanza 92/2004 (ECLI:IT:COST:2004:92)
Massima numero 28401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  08/03/2004;  Decisione del  08/03/2004
Deposito del 12/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo in genere - Spostamento di procedimenti - Possibilità di spostamento di singoli procedimenti dalla sezione distaccata alla sede principale del tribunale e viceversa - Assunta violazione del principio del giudice naturale - Attivazione impropria del giudizio di costituzionalità, al fine di conseguire un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui, "così come interpretato ed applicato dal Presidente del Tribunale di Torino", consente al presidente del tribunale di disporre che anche singoli procedimenti – "e non soltanto una o più udienze relative a procedimenti civili o penali" – siano spostati dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa, in considerazione di particolari esigenze. Il rimettente censura, infatti, espressamente, non tanto la norma in sé, quanto il modo in cui essa è stata interpretata e applicata da altro organo giurisdizionale, utilizzando, così, in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato al solo fine di conseguire un avallo interpretativo.

– In termini, relativamente all'inammissibilità della questione, citate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 289 e n. 109/2003 e n. 472/2002.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  30/01/1941  n. 12  art. 48  co. 

decreto legislativo  19/02/1998  n. 51  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte