Ordinanza 92/2004 (ECLI:IT:COST:2004:92)
Massima numero 28401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
08/03/2004; Decisione del
08/03/2004
Deposito del 12/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo in genere - Spostamento di procedimenti - Possibilità di spostamento di singoli procedimenti dalla sezione distaccata alla sede principale del tribunale e viceversa - Assunta violazione del principio del giudice naturale - Attivazione impropria del giudizio di costituzionalità, al fine di conseguire un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo in genere - Spostamento di procedimenti - Possibilità di spostamento di singoli procedimenti dalla sezione distaccata alla sede principale del tribunale e viceversa - Assunta violazione del principio del giudice naturale - Attivazione impropria del giudizio di costituzionalità, al fine di conseguire un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui, "così come interpretato ed applicato dal Presidente del Tribunale di Torino", consente al presidente del tribunale di disporre che anche singoli procedimenti – "e non soltanto una o più udienze relative a procedimenti civili o penali" – siano spostati dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa, in considerazione di particolari esigenze. Il rimettente censura, infatti, espressamente, non tanto la norma in sé, quanto il modo in cui essa è stata interpretata e applicata da altro organo giurisdizionale, utilizzando, così, in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato al solo fine di conseguire un avallo interpretativo.
– In termini, relativamente all'inammissibilità della questione, citate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 289 e n. 109/2003 e n. 472/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui, "così come interpretato ed applicato dal Presidente del Tribunale di Torino", consente al presidente del tribunale di disporre che anche singoli procedimenti – "e non soltanto una o più udienze relative a procedimenti civili o penali" – siano spostati dalla sezione distaccata al tribunale e viceversa, in considerazione di particolari esigenze. Il rimettente censura, infatti, espressamente, non tanto la norma in sé, quanto il modo in cui essa è stata interpretata e applicata da altro organo giurisdizionale, utilizzando, così, in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato al solo fine di conseguire un avallo interpretativo.
– In termini, relativamente all'inammissibilità della questione, citate, 'ex plurimis', le ordinanze n. 289 e n. 109/2003 e n. 472/2002.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
30/01/1941
n. 12
art. 48
co.
decreto legislativo
19/02/1998
n. 51
art. 15
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte