Ordinanza 94/2004 (ECLI:IT:COST:2004:94)
Massima numero 28403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/03/2004; Decisione del
08/03/2004
Deposito del 12/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
28404
Titolo
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello stato - Ammissione - Esclusione del beneficio per l’indagato, imputato o condannato per reati di evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Prospettata violazione dei diritti di difesa di soggetti non rientranti nella categoria dei «non abbienti» e della parità di trattamento, per irragionevole non estensione della causa ostativa ad imputati di altri reati - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', in cui si procede per reati diversi (da quelli indicati nelle norme censurate) e formulazione contraddittoria dei profili della questione - Manifesta inammissibilità.
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello stato - Ammissione - Esclusione del beneficio per l’indagato, imputato o condannato per reati di evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Prospettata violazione dei diritti di difesa di soggetti non rientranti nella categoria dei «non abbienti» e della parità di trattamento, per irragionevole non estensione della causa ostativa ad imputati di altri reati - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', in cui si procede per reati diversi (da quelli indicati nelle norme censurate) e formulazione contraddittoria dei profili della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per l’indagato, l’imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Mentre, infatti, la questione sollevata dal primo rimettente appare 'ictu oculi' irrilevante, posto che nel giudizio 'a quo' nel corso del quale è stata formulata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio si procede per reati di bancarotta, per i quali non opera dunque la preclusione prevista dalla norma impugnata, la questione sollevata dal secondo rimettente appare formulata in termini contraddittori, posto lo stesso da un lato censura la disposizione in esame perché, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, introdurrebbe un requisito ulteriore rispetto a quello della non abbienza dell’interessato, che sarebbe l’unico richiesto dall’art. 24, terzo comma, Cost; dall’altro, ritenendo ragionevole l’esclusione dal beneficio dei soggetti indagati, imputati o condannati per i reati espressamente indicati, censura la medesima disposizione, prospettandone il contrasto con l’art. 3 Cost., per la irragionevole non estensione della esclusione a reati diversi da quelli considerati, che del pari consentirebbero di accumulare ricchezze sottratte al prelievo fiscale.
– Sull'inammissibilità di questioni con le quali vengano sollecitati interventi correttivi aventi finalità contraddittorie tra loro v. le citate sentenza n. 123/1988, e ordinanze n. 458/1998, n. 373/1999 e n. 7/2003.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa per l’indagato, l’imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Mentre, infatti, la questione sollevata dal primo rimettente appare 'ictu oculi' irrilevante, posto che nel giudizio 'a quo' nel corso del quale è stata formulata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio si procede per reati di bancarotta, per i quali non opera dunque la preclusione prevista dalla norma impugnata, la questione sollevata dal secondo rimettente appare formulata in termini contraddittori, posto lo stesso da un lato censura la disposizione in esame perché, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, introdurrebbe un requisito ulteriore rispetto a quello della non abbienza dell’interessato, che sarebbe l’unico richiesto dall’art. 24, terzo comma, Cost; dall’altro, ritenendo ragionevole l’esclusione dal beneficio dei soggetti indagati, imputati o condannati per i reati espressamente indicati, censura la medesima disposizione, prospettandone il contrasto con l’art. 3 Cost., per la irragionevole non estensione della esclusione a reati diversi da quelli considerati, che del pari consentirebbero di accumulare ricchezze sottratte al prelievo fiscale.
– Sull'inammissibilità di questioni con le quali vengano sollecitati interventi correttivi aventi finalità contraddittorie tra loro v. le citate sentenza n. 123/1988, e ordinanze n. 458/1998, n. 373/1999 e n. 7/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 91
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 3
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte