Ordinanza 94/2004 (ECLI:IT:COST:2004:94)
Massima numero 28404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  08/03/2004;  Decisione del  08/03/2004
Deposito del 12/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:  28403


Titolo
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello stato - Ammissione - Obbligo di provvedere sull’istanza di ammissione anche nel caso in cui vengano richieste informazioni sulle condizioni patrimoniali dell’istante - Assunta violazione del principio di buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 96, comma 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all’articolo 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il giudice provveda in ordine all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso abbia richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Se da un lato, infatti, appare inconferente il parametro evocato, posto che il principio del buon andamento si riferisce agli organi dell’amministrazione della giustizia esclusivamente per profili concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, ma non riguarda l’esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione, tra i quali rientra quello finalizzato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dall'altro lato, tuttavia, deve in ogni caso escludersi che la previsione che il giudice debba provvedere sulla istanza di ammissione al patrocinio dello Stato entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della istanza, a pena di nullità degli atti successivi, anche nel caso in cui abbia ritenuto di dover disporre accertamenti ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 96 del d.P.R. n. 115 del 2002, sia lesiva del precetto costituzionale del buon andamento, essendo essa evidentemente finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l’istanza si riferisce.

– Sulla riferibilità del principio del buon andamento agli organi dell’amministrazione della giustizia esclusivamente per profili concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo v., tra le molte, la citata ordinanza n. 458/2002.

– Sulla circostanza che la previsione che il giudice debba provvedere sulla istanza di ammissione al patrocinio dello Stato entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della istanza, a pena di nullità degli atti successivi, sia finalizzata a garantire l’effettività del diritto di difesa dei non abbienti nel procedimento penale cui l’istanza si riferisce v. la citata sentenza n. 304/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 96  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte