Ordinanza 95/2004 (ECLI:IT:COST:2004:95)
Massima numero 28405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
08/03/2004; Decisione del
08/03/2004
Deposito del 12/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Erogazioni pubbliche - Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato - Trattamento sanzionatorio - Prospettata irrazionalità di disciplina, per disparità di trattamento rispetto al reato comune di truffa in danno di un soggetto privato - Manifesta infondatezza della questione.
Reati e pene - Erogazioni pubbliche - Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato - Trattamento sanzionatorio - Prospettata irrazionalità di disciplina, per disparità di trattamento rispetto al reato comune di truffa in danno di un soggetto privato - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 316-ter del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione, in quanto la disposizione impugnata — introdotta al dichiarato scopo di rafforzare la tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità europee, in attuazione di specifici obblighi internazionali — avrebbe prodotto il risultato esattamente opposto, facendo sì che condotte in precedenza pacificamente integrative dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 640-bis cod. pen. beneficerebbero oggi del più mite trattamento sanzionatorio prefigurato dalla norma impugnata. Contrariamente all'assunto da cui muove il rimettente, infatti, appare inequivoco – anche alla luce della clausola di salvezza con cui esordisce – il carattere sussidiario e "residuale" della norma impugnata rispetto all’art. 640-bis cod. pen., a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire unicamente fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda, spettando poi all’interprete sussumere una determinata condotta nell'una piuttosto che nell'altra fattispecie, ma sempre nel rispetto della inequivoca vocazione sussidiaria della norma impugnata.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 316-ter del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione, in quanto la disposizione impugnata — introdotta al dichiarato scopo di rafforzare la tutela penale degli interessi finanziari delle Comunità europee, in attuazione di specifici obblighi internazionali — avrebbe prodotto il risultato esattamente opposto, facendo sì che condotte in precedenza pacificamente integrative dell’ipotesi criminosa di cui all’art. 640-bis cod. pen. beneficerebbero oggi del più mite trattamento sanzionatorio prefigurato dalla norma impugnata. Contrariamente all'assunto da cui muove il rimettente, infatti, appare inequivoco – anche alla luce della clausola di salvezza con cui esordisce – il carattere sussidiario e "residuale" della norma impugnata rispetto all’art. 640-bis cod. pen., a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire unicamente fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda, spettando poi all’interprete sussumere una determinata condotta nell'una piuttosto che nell'altra fattispecie, ma sempre nel rispetto della inequivoca vocazione sussidiaria della norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 316
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte