Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Evocazione, quali parametri interposti, di disposizioni dell'Unione europea e convenzionali attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni - Salvaguardia della possibilità, da parte della Corte costituzionale e del rimettente, di un rinvio pregiudiziale, nonché, da parte di quest'ultimo, di disapplicare la norma interna. (Classif. 112003).
Non può ritenersi precluso alla Corte costituzionale, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, l'esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia - per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. - alle norme corrispondenti della CEDU che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti; e ciò fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e - ricorrendone i presupposti - di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla CEDU. (Precedenti: S. 149/2022 - mass. 44925; S. 13/2022 - mass. 44480; S. 20/2019; S. 63/2019; S. 269/2017 - mass. 41945).