Ordinanza 97/2004 (ECLI:IT:COST:2004:97)
Massima numero 28407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  08/03/2004;  Decisione del  08/03/2004
Deposito del 12/03/2004; Pubblicazione in G. U. 17/03/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Notificazioni degli atti processuali in materia civile - Momento perfezionativo per il notificante - Perfezionamento alla data di ricezione dell’atto anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario - Assunta lesione del diritto di difesa del notificante - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Per effetto della sentenza n. 477 del 2002, infatti, risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi.

– Sul principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione quale principio di carattere generale in materia di notificazioni v. le richiamate sentenze n. 477/2002 e n. 28/2004.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 140  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte