Sentenza 98/2004 (ECLI:IT:COST:2004:98)
Massima numero 28408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
10/03/2004; Decisione del
10/03/2004
Deposito del 18/03/2004; Pubblicazione in G. U. 24/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanzioni amministrative - Ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione - Proposizione con deposito in cancelleria e non anche a mezzo del servizio postale - Irragionevole limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Sanzioni amministrative - Ricorso in opposizione all’ordinanza-ingiunzione - Proposizione con deposito in cancelleria e non anche a mezzo del servizio postale - Irragionevole limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione. La struttura processuale assai semplificata – evidentemente intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia – che caratterizza il procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento, quale disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, unitamente all’esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, rendono palesemente incongrua, nonché, in taluni casi, eccessivamente onerosa la previsione del necessario accesso dell’opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del giudice competente al fine di depositare personalmente il ricorso, con esclusione della possibilità di utilizzo, a tale scopo, del servizio postale; mentre le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all’instaurazione del rapporto processuale, possono d’altra parte essere allo stesso modo garantite attraverso l’utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini dallo stesso codice di rito.
– Circa l’esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, v. la richiamata sentenza n. 520/2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione. La struttura processuale assai semplificata – evidentemente intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia – che caratterizza il procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento, quale disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, unitamente all’esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, rendono palesemente incongrua, nonché, in taluni casi, eccessivamente onerosa la previsione del necessario accesso dell’opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del giudice competente al fine di depositare personalmente il ricorso, con esclusione della possibilità di utilizzo, a tale scopo, del servizio postale; mentre le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all’instaurazione del rapporto processuale, possono d’altra parte essere allo stesso modo garantite attraverso l’utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini dallo stesso codice di rito.
– Circa l’esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, v. la richiamata sentenza n. 520/2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l’utilizzo del servizio postale.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte