Ordinanza 99/2004 (ECLI:IT:COST:2004:99)
Massima numero 28409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  10/03/2004;  Decisione del  10/03/2004
Deposito del 18/03/2004; Pubblicazione in G. U. 24/03/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione campania - Caccia - Norme regionali - Specie cacciabili nel territorio regionale - Stagione venatoria - Anticipazione al 1° settembre (in luogo della terza domenica di settembre) - Omessa previsione del parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica - Lamentato superamento dei limiti consentiti dalla legge nazionale con indiretta violazione della normativa comunitaria - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto, nel fissare il termine di apertura dell’esercizio venatorio per alcune specie al 1° settembre dell’anno, senza prevedere il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), amplierebbe la durata della stagione venatoria oltre i limiti consentiti dalla legge nazionale e dal diritto comunitario. Il giudice rimettente, infatti, dopo avere premesso che oggetto del giudizio 'a quo' è il calendario venatorio campano per l'annata 2002-2003, originariamente assunto dalla amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 3628 del 26 luglio 2002, e successivamente modificato dalle delibere n. 4039 del 9 settembre 2002 e n. 4063 dell'11 settembre 2002, nel motivare sulla rilevanza della questione, pur citando la delibera della Giunta regionale n. 4063 dell’11 settembre 2002, non tiene conto del contenuto di essa, che prevede l’apertura della caccia nel territorio regionale a partire dal 15 settembre 2002 (coincidente con la terza domenica del mese), in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale, con la conseguenza che l’erronea considerazione del contenuto del complessivo deliberato regionale costituito dalla delibera n. 3628 del 26 luglio 2002 come modificata dalle richiamate successive delibere inficia la ricostruzione proposta dal giudice 'a quo' per sostenere la rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  26/07/2002  n. 15  art. 49  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18  

direttiva Cons. CEE  02/04/1979  n. 409  art.