Ordinanza 100/2004 (ECLI:IT:COST:2004:100)
Massima numero 28410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/03/2004; Decisione del
10/03/2004
Deposito del 18/03/2004; Pubblicazione in G. U. 24/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Indennità di mobilità - Licenziamento di lavoratori già intimato ma non ancora produttivo di effetti alla data dell’11 agosto 1991 (data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1991) - Esclusione del diritto al trattamento di mobilità - Prospettata disparità, rispetto ai lavoratori nella condizione di disoccupazione speciale aventi titolo alla iscrizione nelle liste di mobilità - Questione basata sulle evenienze del concreto giudizio di provenienza - Manifesta inammissibilità.
Previdenza e assistenza - Indennità di mobilità - Licenziamento di lavoratori già intimato ma non ancora produttivo di effetti alla data dell’11 agosto 1991 (data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1991) - Esclusione del diritto al trattamento di mobilità - Prospettata disparità, rispetto ai lavoratori nella condizione di disoccupazione speciale aventi titolo alla iscrizione nelle liste di mobilità - Questione basata sulle evenienze del concreto giudizio di provenienza - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione: a) dell’art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui non consente di percepire il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati prima dell’entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 (11 agosto 1991), ma per i quali l’effetto risolutivo del rapporto si è verificato solo in epoca successiva; b) dell’art. 22, comma 7, della stessa legge, nella parte in cui attribuisce il diritto all’indennità di mobilità solo ai lavoratori che, alla data predetta, già godevano della disoccupazione speciale e non anche a coloro che non ne usufruivano per essere il loro licenziamento (già intimato) non ancora produttivo di effetti alla data dell’11 agosto 1991. Da quanto emerge dalle stesse allegazioni dei fatti di causa contenute nell'ordinanza di rimessione, infatti, il giudice 'a quo' ha costruito le questioni di legittimità costituzionale non sull’interpretazione della legge nella sua astrattezza, bensì sulle evenienze, da lui stesso ritenute patologiche, del concreto giudizio devolutogli, con le preclusioni verificatesi in grado di appello.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione: a) dell’art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui non consente di percepire il trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati prima dell’entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 (11 agosto 1991), ma per i quali l’effetto risolutivo del rapporto si è verificato solo in epoca successiva; b) dell’art. 22, comma 7, della stessa legge, nella parte in cui attribuisce il diritto all’indennità di mobilità solo ai lavoratori che, alla data predetta, già godevano della disoccupazione speciale e non anche a coloro che non ne usufruivano per essere il loro licenziamento (già intimato) non ancora produttivo di effetti alla data dell’11 agosto 1991. Da quanto emerge dalle stesse allegazioni dei fatti di causa contenute nell'ordinanza di rimessione, infatti, il giudice 'a quo' ha costruito le questioni di legittimità costituzionale non sull’interpretazione della legge nella sua astrattezza, bensì sulle evenienze, da lui stesso ritenute patologiche, del concreto giudizio devolutogli, con le preclusioni verificatesi in grado di appello.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/07/1991
n. 223
art. 16
co. 4
legge
23/07/1991
n. 223
art. 22
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte