Ordinanza 101/2004 (ECLI:IT:COST:2004:101)
Massima numero 28411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  10/03/2004;  Decisione del  10/03/2004
Deposito del 18/03/2004; Pubblicazione in G. U. 24/03/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio possessorio - Incompatibilità del giudice - Incompatibilità del giudice del merito possessorio, il quale abbia deciso in esito alla fase sommaria, a decidere sulla base dell’identico materiale probatorio, già disponibile nella fase sommaria - Mancata previsione - Assunto contrasto con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa - Questione sostanzialmente coincidente con altra già respinta - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, con riferimento al procedimento possessorio, non prevede l'incompatibilità del giudice che ha trattato la precedente fase sommaria a decidere nella fase del merito possessorio sulla base dell'identico materiale probatorio già disponibile nella fase sommaria. Ed invero, analoga questione è stata già decisa, nel senso della manifesta infondatezza, con ordinanza n. 220 del 2000, essendosi in tale sede evidenziato come sia del tutto erroneo attribuire alla fase del merito possessorio – caratterizzata dalla compiuta esplicazione della dialettica processuale delle parti e dalla cognizione piena su un materiale probatorio niente affatto necessariamente identico a quello acquisito senza formalità nella precedente fase – un contenuto formale e sostanziale di mera pedissequa duplicazione di giudizio vertente sulla medesima 'res iudicanda' della precedente fase sommaria.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 51  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte