Ordinanza 102/2004 (ECLI:IT:COST:2004:102)
Massima numero 28412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  10/03/2004;  Decisione del  10/03/2004
Deposito del 18/03/2004; Pubblicazione in G. U. 24/03/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Prova testimoniale - Divieto di esaminare come testimone la persona offesa costituita parte civile - Mancata previsione - Prospettata violazione del principio di parità fra le parti nel processo - Questione identica ad altra già esaminata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non pone il divieto di esaminare come testimone la persona offesa dal reato costituitasi parte civile, consentendo che la prova di colpevolezza dell'imputato si fondi esclusivamente su tale deposizione ed in tal modo determinando una situazione di squilibrio tra le parti. Infatti identica questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento alle stesse norme della Costituzione, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 82 del 2004.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 497  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte