Sentenza 103/2004 (ECLI:IT:COST:2004:103)
Massima numero 28414
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  22/03/2004;  Decisione del  22/03/2004
Deposito del 01/04/2004; Pubblicazione in G. U. 07/04/2004
Massime associate alla pronuncia:  28413


Titolo
Imposta sul valore aggiunto (iva) - Acconto dell’imposta versata dai contribuenti (dicembre 1999 e 2000) - Decreti ministeriali sulle modalità di riversamento delle entrate all’erario - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla regione siciliana - Lamentata lesione dell’autonomia regionale in materia finanziaria, con irragionevole diversità di disciplina del riversamento tra stato e regione, violazione del principio di leale collaborazione e di quello relativo alla copertura finanziaria - Spettanza allo stato della competenza contestata.

Testo
Spetta allo Stato, e per esso al Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, adottare i decreti 7 dicembre 1999 e 13 dicembre 2000, recanti le modalità del riversamento dell’acconto IVA alla Regione Siciliana. Detti decreti, infatti, emessi in attuazione dell’art. 6, comma 5-ter, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, non violano gli articoli 20 e 36 dello statuto siciliano e le norme di attuazione dello statuto stesso in materia finanziaria, nonché gli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, posto che: a) i decreti in questione, nel disciplinare le modalità di riversamento degli acconti IVA al pertinente capitolo di bilancio dello Stato, prevedono che la Banca d’Italia - sezione di tesoreria provinciale di Roma-Tuscolana, trattenga gli importi di 130 miliardi di lire per il 1999 e di 135 miliardi di lire per il 2000, quale stima del gettito dell’acconto IVA spettante alla Regione Siciliana, “salvo successivo conguaglio”; b) le operazioni volte alla corresponsione dei "successivi conguagli", comportanti minime dilazioni nell’afflusso delle somme agli enti destinatari, sono mere operazioni tecnico contabili, le quali non consentono alcuna discrezionalità nell’attribuzione delle somme stesse.

– Sulla natura meramente tecnico contabile delle operazioni di competenza della struttura di gestione, tale da non consentire alcuna discrezionalità nell’attribuzione delle somme agli enti destinatari, v. la citata sentenza n. 156/2002.

Atti oggetto del giudizio

decreto dirigenziale del Ministero delle finanze  07/12/1999  n.   art.   co. 

decreto dirigenziale del Ministero delle finanze  13/12/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 20

statuto regione Sicilia  art. 36

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 8