Ordinanza 104/2004 (ECLI:IT:COST:2004:104)
Massima numero 28415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
22/03/2004; Decisione del
22/03/2004
Deposito del 01/04/2004; Pubblicazione in G. U. 07/04/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione piemonte - Edilizia residenziale pubblica - Norme in tema di requisiti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Esclusione dell’alloggio in caso di titolarità di diritti reali su immobili con rendita catastale superiore a 3, 5 volte la tariffa della categoria a/2 classe i del comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile - Lamentata difformità rispetto alla legislazione statale di principio, in materia di competenza concorrente, con disparità di trattamento e contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.
Regione piemonte - Edilizia residenziale pubblica - Norme in tema di requisiti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Esclusione dell’alloggio in caso di titolarità di diritti reali su immobili con rendita catastale superiore a 3, 5 volte la tariffa della categoria a/2 classe i del comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile - Lamentata difformità rispetto alla legislazione statale di principio, in materia di competenza concorrente, con disparità di trattamento e contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede fra i requisiti per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica la non titolarità di diritti reali su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale “sia superiore a 3, 5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili”. Non irragionevolmente, infatti, la Regione – in una materia di propria competenza – attribuisce rilevanza, ai fini della esclusione dall’assegnazione degli alloggi, alla titolarità di un diritto reale su uno o più immobili che abbiano una determinata rendita catastale, indipendentemente dalla valutazione della idoneità abitativa degli stessi in relazione alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, in quanto la titolarità di tali diritti costituisce indice oggettivo di ricchezza – espresso in termini di rendita catastale – rappresentativo della disponibilità di un reddito utilizzabile per il soddisfacimento di dette esigenze.
– Sulla rilevanza della titolarità di diritti reali quale indice oggettivo di ricchezza espresso in termini di rendita catastale, v. la richiamata ordinanza n. 368/2003.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede fra i requisiti per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica la non titolarità di diritti reali su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale “sia superiore a 3, 5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili”. Non irragionevolmente, infatti, la Regione – in una materia di propria competenza – attribuisce rilevanza, ai fini della esclusione dall’assegnazione degli alloggi, alla titolarità di un diritto reale su uno o più immobili che abbiano una determinata rendita catastale, indipendentemente dalla valutazione della idoneità abitativa degli stessi in relazione alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, in quanto la titolarità di tali diritti costituisce indice oggettivo di ricchezza – espresso in termini di rendita catastale – rappresentativo della disponibilità di un reddito utilizzabile per il soddisfacimento di dette esigenze.
– Sulla rilevanza della titolarità di diritti reali quale indice oggettivo di ricchezza espresso in termini di rendita catastale, v. la richiamata ordinanza n. 368/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
28/03/1995
n. 46
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte