Ordinanza 105/2004 (ECLI:IT:COST:2004:105)
Massima numero 28416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  22/03/2004;  Decisione del  22/03/2004
Deposito del 01/04/2004; Pubblicazione in G. U. 07/04/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Esecuzione forzata - Sospensione dell’esecutività del titolo disposta dal giudice di merito - Estinzione del processo esecutivo iniziato ovvero sopravvenuta inefficacia del pignoramento e degli atti esecutivi successivi - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento tra debitori, con violazione dei principî della parità delle parti e del giusto processo - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto tali norme, prevedendo che il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso dal giudice del gravame ha efficacia 'ex nunc', escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci. Ed infatti, il rimettente, giudice dell'esecuzione, non è investito dell’applicazione di alcuna delle norme la cui illegittimità costituzionale denunzia, per cui la questione sollevata appare irrilevante nel giudizio 'a quo'.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 283  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 373  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 623  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 630  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte