Sentenza 106/2004 (ECLI:IT:COST:2004:106)
Massima numero 28417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  24/03/2004;  Decisione del  24/03/2004
Deposito del 02/04/2004; Pubblicazione in G. U. 07/04/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedure concorsuali - Concordato preventivo - Inadempimento - Preclusione per i creditori anteriori alla proposta di concordato pretermessi dalla procedura, di poter richiedere, anche in mancanza di tempestiva risoluzione del concordato, il fallimento del debitore - Prospettato deteriore trattamento, rispetto ai soggetti inseriti nell’elenco dei creditori che abbiano avuto notizia del concordato e ne abbiano potuto chiedere tempestivamente la risoluzione - Non fondatezza della questione.

Testo
Gli articoli 137, 184 e 186 legge fallimentare prevedono che, anche in caso di suo inadempimento, il vincolo nascente dal concordato omologato continua a sussistere - qualora non sia stata tempestivamente chiesta la sua risoluzione e questa non sia stata pronunciata - nei confronti di tutti i creditori anteriori al decreto di ammissione al concordato, abbiano o non, costoro, partecipato alla procedura e ne abbiano, oppure non, avuto notizia. Tuttavia, pur essendo corretta la predetta premessa da cui muove il rimettente, non può dirsi necessitata la conseguenza che questi ne trae, vale a dire che la dichiarazione di fallimento presuppone in ogni caso, quando si tratti di insolvenza relativa ad obbligazioni anteriori al concordato omologato, la risoluzione di quest’ultimo, con la conseguenza che il creditore pretermesso dalla procedura di concordato subirebbe – per non averne potuto chiedere tempestivamente la risoluzione – un deteriore trattamento, lesivo anche del suo diritto di difesa, rispetto al creditore che abbia avuto notizia del concordato, e che, quindi, ne abbia potuto chiedere tempestivamente la risoluzione, in quanto gli sarebbe preclusa la possibilità di instare per il fallimento del suo debitore nel caso di inadempimento. Al contrario, non potendosi parlare dell’esistenza di un “diritto vivente” di segno contrario, una lettura delle norme impugnate conforme a Costituzione non preclude all’interprete di giungere alla opposta conclusione che – ferma l’obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura – anche in assenza della risoluzione del concordato possa giungersi non soltanto ad una dichiarazione di fallimento “in consecuzione”, ma anche ad una autonoma dichiarazione di fallimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 137  co. 

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 184  co. 

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 186  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte