Sentenza 107/2004 (ECLI:IT:COST:2004:107)
Massima numero 28418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
24/03/2004; Decisione del
24/03/2004
Deposito del 02/04/2004; Pubblicazione in G. U. 07/04/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Improcedibilità per ritardo, non imputabile all’opponente, nella riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione - Lamentata irragionevolezza nonché lesione del diritto di difesa - Possibilità di una interpretazione conforme ai principî in tema di momento perfezionativo della notificazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Improcedibilità per ritardo, non imputabile all’opponente, nella riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione - Lamentata irragionevolezza nonché lesione del diritto di difesa - Possibilità di una interpretazione conforme ai principî in tema di momento perfezionativo della notificazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa essere proseguito, in caso di tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, quando il mancato rispetto del termine per l’iscrizione a ruolo derivi da ritardo nella riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione da parte dell’ufficiale giudiziario. L'omessa considerazione, infatti, della possibilità di offrire della norma impugnata una interpretazione coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di momento perfezionativo della notificazione con le sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 – e segnatamente con il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - priva di rilevanza la relativa questione.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa essere proseguito, in caso di tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, quando il mancato rispetto del termine per l’iscrizione a ruolo derivi da ritardo nella riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione da parte dell’ufficiale giudiziario. L'omessa considerazione, infatti, della possibilità di offrire della norma impugnata una interpretazione coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di momento perfezionativo della notificazione con le sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 – e segnatamente con il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - priva di rilevanza la relativa questione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 647
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte