Sentenza 107/2004 (ECLI:IT:COST:2004:107)
Massima numero 28418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  24/03/2004;  Decisione del  24/03/2004
Deposito del 02/04/2004; Pubblicazione in G. U. 07/04/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Improcedibilità per ritardo, non imputabile all’opponente, nella riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione - Lamentata irragionevolezza nonché lesione del diritto di difesa - Possibilità di una interpretazione conforme ai principî in tema di momento perfezionativo della notificazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 647 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa essere proseguito, in caso di tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, quando il mancato rispetto del termine per l’iscrizione a ruolo derivi da ritardo nella riconsegna dell’originale notificato dell’atto di opposizione da parte dell’ufficiale giudiziario. L'omessa considerazione, infatti, della possibilità di offrire della norma impugnata una interpretazione coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di momento perfezionativo della notificazione con le sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 – e segnatamente con il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - priva di rilevanza la relativa questione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 647  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte