Ordinanza 108/2004 (ECLI:IT:COST:2004:108)
Massima numero 28419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
24/03/2004; Decisione del
24/03/2004
Deposito del 02/04/2004; Pubblicazione in G. U. 07/04/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Nuove norme - Disposizione transitoria - Divieto concedere misure alternative - Inoperatività del divieto per i detenuti per i nuovi reati ostativi commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge censurata - Mancata estensione ai condannati per reati già previsti nel testo originario dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Ordinamento penitenziario - Nuove norme - Disposizione transitoria - Divieto concedere misure alternative - Inoperatività del divieto per i detenuti per i nuovi reati ostativi commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge censurata - Mancata estensione ai condannati per reati già previsti nel testo originario dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 2002, n. 279, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stabilendo che le disposizioni di cui all’art. 1 della medesima legge n. 279 del 2002 – che hanno sostituito il comma 1 dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario aumentando, tra l'altro, il numero dei reati per i quali opera il divieto di concessione delle misure alternative in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia – non si applichino ai condannati per i nuovi delitti ostativi alla concessione di benefici "commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge", non ha esteso analogo principio di irretroattività a favore di coloro che siano stati condannati per delitti già compresi nel testo previgente dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e commessi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306. Ed infatti, a prescindere dall'incongruità della pretesa del rimettente di estendere la disciplina intertemporale introdotta dalla norma censurata a un decreto-legge risalente ad oltre un decennio, appare erronea la stessa premessa da cui muove il rimettente – vale a dire la pretesa omogeneità degli interventi legislativi del 2002 e del 1992 – per sostenere una ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che hanno riportato condanna per reati commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 306 del 1992, per i quali opera il divieto di concessione di benefici in assenza del requisito della collaborazione, e coloro che sono stati condannati per reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 279 del 2002, ma originariamente non compresi nell’elenco di quelli ostativi, in quanto solo per questi ultimi è previsto il principio di irretroattività; in particolare, il rimettente non tiene conto che, nel modificare l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, solo la legge n. 279 del 2002, a differenza del decreto-legge n. 306 del 1992, per quanto rileva ai fini della presente questione, individua alcuni nuovi reati ostativi, in aggiunta a quelli elencati nel testo previgente dell’art. 4-bis, per cui i predetti interventi legislativi non possono considerarsi omogenei nel senso prospettato dal rimettente.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 2002, n. 279, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, stabilendo che le disposizioni di cui all’art. 1 della medesima legge n. 279 del 2002 – che hanno sostituito il comma 1 dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario aumentando, tra l'altro, il numero dei reati per i quali opera il divieto di concessione delle misure alternative in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia – non si applichino ai condannati per i nuovi delitti ostativi alla concessione di benefici "commessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge", non ha esteso analogo principio di irretroattività a favore di coloro che siano stati condannati per delitti già compresi nel testo previgente dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e commessi prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306. Ed infatti, a prescindere dall'incongruità della pretesa del rimettente di estendere la disciplina intertemporale introdotta dalla norma censurata a un decreto-legge risalente ad oltre un decennio, appare erronea la stessa premessa da cui muove il rimettente – vale a dire la pretesa omogeneità degli interventi legislativi del 2002 e del 1992 – per sostenere una ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che hanno riportato condanna per reati commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 306 del 1992, per i quali opera il divieto di concessione di benefici in assenza del requisito della collaborazione, e coloro che sono stati condannati per reati commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 279 del 2002, ma originariamente non compresi nell’elenco di quelli ostativi, in quanto solo per questi ultimi è previsto il principio di irretroattività; in particolare, il rimettente non tiene conto che, nel modificare l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, solo la legge n. 279 del 2002, a differenza del decreto-legge n. 306 del 1992, per quanto rileva ai fini della presente questione, individua alcuni nuovi reati ostativi, in aggiunta a quelli elencati nel testo previgente dell’art. 4-bis, per cui i predetti interventi legislativi non possono considerarsi omogenei nel senso prospettato dal rimettente.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2002
n. 279
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte