Ordinanza 109/2004 (ECLI:IT:COST:2004:109)
Massima numero 28420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
24/03/2004; Decisione del
24/03/2004
Deposito del 02/04/2004; Pubblicazione in G. U. 07/04/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Navi e navigazione - Navigazione senza i prescritti documenti di bordo - Trattamento sanzionatorio - Lamentata irragionevolezza con violazione del principio di proporzionalità della sanzione, nonché disparità di trattamento rispetto al regime speciale della navigazione da diporto - Non omogeneità delle situazioni e disciplina poste a confronto - Manifesta infondatezza della questione.
Navi e navigazione - Navigazione senza i prescritti documenti di bordo - Trattamento sanzionatorio - Lamentata irragionevolezza con violazione del principio di proporzionalità della sanzione, nonché disparità di trattamento rispetto al regime speciale della navigazione da diporto - Non omogeneità delle situazioni e disciplina poste a confronto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1193, primo comma, del codice della navigazione, come modificato dall’art. 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 507 del 1999, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la eccessiva onerosità della sanzione da esso prevista sia sotto il profilo della sua irragionevolezza, per mancata proporzione della sanzione minima rispetto alla effettiva gravità della violazione commessa, sia sotto quello della disparità di trattamento con quanto previsto, in misura meno grave, per la medesima violazione allorquando sia commessa con imbarcazioni da diporto. Ed invero, mentre da un lato non appare manifestamente irragionevole l'entità della sanzione prevista dalla norma impugnata, posto che l'ampiezza della “forbice” tra minimo e massimo edittale esclude un’irrazionalità della previsione, e viceversa consente l’applicazione di una sanzione amministrativa concretamente determinabile in rapporto alla gravità della violazione, differenziandola a seconda che sia commessa dai comandanti di navi minori o di navi maggiori, dall'altro lato non può neppure affermarsi una disparità di trattamento con quanto previsto per le imbarcazioni da diporto, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto – resa evidente dal carattere di sistema a sé stante delle norme del codice della navigazione rispetto alla natura speciale delle norme sulla navigazione da diporto – e, dunque, l’inidoneità del 'tertium comparationis' a fungere da termine di riferimento onde verificare la pretesa lesione del principio di uguaglianza.
– Sulla ragionevolezza dell'entità della sanzione prevista dalla norma impugnata prima della depenalizzazione intervenuta con legge n. 507/1999, v. la richiamata sentenza n. 36/1973.
– Sui limiti che incontra il sindacato di costituzionalità in materia di congruità delle sanzioni v. da ultimo le richiamate ordinanze n. 110 e 323/2002, e n. 172/2003.
– Sulla disomogeneità della navigazione professionale rispetto a quella diportistica ai fini di un loro eventuale raffronto v. per tutte la richiamata ordinanza n. 297/1998.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1193, primo comma, del codice della navigazione, come modificato dall’art. 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 507 del 1999, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la eccessiva onerosità della sanzione da esso prevista sia sotto il profilo della sua irragionevolezza, per mancata proporzione della sanzione minima rispetto alla effettiva gravità della violazione commessa, sia sotto quello della disparità di trattamento con quanto previsto, in misura meno grave, per la medesima violazione allorquando sia commessa con imbarcazioni da diporto. Ed invero, mentre da un lato non appare manifestamente irragionevole l'entità della sanzione prevista dalla norma impugnata, posto che l'ampiezza della “forbice” tra minimo e massimo edittale esclude un’irrazionalità della previsione, e viceversa consente l’applicazione di una sanzione amministrativa concretamente determinabile in rapporto alla gravità della violazione, differenziandola a seconda che sia commessa dai comandanti di navi minori o di navi maggiori, dall'altro lato non può neppure affermarsi una disparità di trattamento con quanto previsto per le imbarcazioni da diporto, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto – resa evidente dal carattere di sistema a sé stante delle norme del codice della navigazione rispetto alla natura speciale delle norme sulla navigazione da diporto – e, dunque, l’inidoneità del 'tertium comparationis' a fungere da termine di riferimento onde verificare la pretesa lesione del principio di uguaglianza.
– Sulla ragionevolezza dell'entità della sanzione prevista dalla norma impugnata prima della depenalizzazione intervenuta con legge n. 507/1999, v. la richiamata sentenza n. 36/1973.
– Sui limiti che incontra il sindacato di costituzionalità in materia di congruità delle sanzioni v. da ultimo le richiamate ordinanze n. 110 e 323/2002, e n. 172/2003.
– Sulla disomogeneità della navigazione professionale rispetto a quella diportistica ai fini di un loro eventuale raffronto v. per tutte la richiamata ordinanza n. 297/1998.
Atti oggetto del giudizio
codice della navigazione
n.
art. 1193
co. 1
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 14
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte