Ordinanza 110/2004 (ECLI:IT:COST:2004:110)
Massima numero 28421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
24/03/2004; Decisione del
24/03/2004
Deposito del 02/04/2004; Pubblicazione in G. U. 07/04/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Udienza preliminare - Impossibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, in mancanza del consenso dell’imputato (contumace) - Prospettata irragionevolezza, con violazione del principio di tutela del minore - Assenza di argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli esaminati in precedente sentenza - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Procedimento a carico di imputato minorenne - Udienza preliminare - Impossibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, in mancanza del consenso dell’imputato (contumace) - Prospettata irragionevolezza, con violazione del principio di tutela del minore - Assenza di argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli esaminati in precedente sentenza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 31, secondo comma, 27, terzo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui precludono al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, in mancanza di consenso dell'imputato. Infatti, posto che la sentenza n. 195 del 2002 ha evidenziato come la 'ratio' della norma di cui all’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 – quale ragionevole punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di favorire una rapida fuoriuscita dell'imputato minorenne dal circuito processuale, garantendogli nel contempo le più complete opportunità difensive connesse alla possibilità di ottenere in dibattimento una formula di proscioglimento più vantaggiosa – sia indubbiamente quella di riconoscere al minorenne la facoltà di non prestare il consenso alla pronuncia in udienza preliminare di sentenze che comunque presuppongono un accertamento di responsabilità, le conclusioni cui la Corte è giunta nella citata sentenza possono 'a fortiori' essere estese al caso, previsto dal comma 2 dell'art. 32, delle sentenze di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva; né il giudice 'a quo' prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.
– La sentenza n. 195/2002, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 31, secondo comma, 27, terzo comma, e 111, quinto comma, della Costituzione, nella parte in cui precludono al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva, in mancanza di consenso dell'imputato. Infatti, posto che la sentenza n. 195 del 2002 ha evidenziato come la 'ratio' della norma di cui all’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988 – quale ragionevole punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di favorire una rapida fuoriuscita dell'imputato minorenne dal circuito processuale, garantendogli nel contempo le più complete opportunità difensive connesse alla possibilità di ottenere in dibattimento una formula di proscioglimento più vantaggiosa – sia indubbiamente quella di riconoscere al minorenne la facoltà di non prestare il consenso alla pronuncia in udienza preliminare di sentenze che comunque presuppongono un accertamento di responsabilità, le conclusioni cui la Corte è giunta nella citata sentenza possono 'a fortiori' essere estese al caso, previsto dal comma 2 dell'art. 32, delle sentenze di condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva; né il giudice 'a quo' prospetta argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati.
– La sentenza n. 195/2002, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
22/09/1988
n. 448
art. 32
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 111
co. 5
Altri parametri e norme interposte