Ordinanza 111/2004 (ECLI:IT:COST:2004:111)
Massima numero 28422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  24/03/2004;  Decisione del  24/03/2004
Deposito del 02/04/2004; Pubblicazione in G. U. 07/04/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Reiterabilità della richiesta del rito abbreviato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Esclusione - Prospettata irragionevole disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta decisione di accoglimento - Valutazione circa la rilevanza della questione sollevata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento. Infatti, con sentenza n. 169 del 2003 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale nel senso prospettato dal giudice rimettente.

– Quali precedenti in termini v. le citate ordinanze n. 47/2004, n. 316 e n. 236/2003.

– Cfr. la richiamata sentenza n. 169/2003.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 438  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 441  co. 

codice di procedura penale    n.   art. 442  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte