Sentenza 112/2004 (ECLI:IT:COST:2004:112)
Massima numero 28331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
25/03/2004; Decisione del
25/03/2004
Deposito del 06/04/2004; Pubblicazione in G. U. 14/04/2004
Massime associate alla pronuncia:
28330
Titolo
Regione marche - Risparmio energetico - Misure urgenti - Potere sostitutivo regionale nei confronti di enti locali - Nomina di un commissario 'ad acta', da parte del difensore civico regionale, per provvedere in via sostitutiva in luogo del comune inadempiente - Incidenza in modo diretto e gravoso sull’autonomia costituzionalmente garantita ai comuni - Illegittimità costituzionale.
Regione marche - Risparmio energetico - Misure urgenti - Potere sostitutivo regionale nei confronti di enti locali - Nomina di un commissario 'ad acta', da parte del difensore civico regionale, per provvedere in via sostitutiva in luogo del comune inadempiente - Incidenza in modo diretto e gravoso sull’autonomia costituzionalmente garantita ai comuni - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, in quanto prevede che il difensore civico regionale, dopo aver assegnato ai Comuni, che ritardino od omettano di compiere atti obbligatori previsti dalla stessa legge, un termine per provvedere, nomina, decorso inutilmente il predetto termine e sentito il Comune inadempiente, un commissario ‘ad acta’, che provvede in via sostitutiva. La Corte ha già chiarito, infatti, (cfr. sentenza n. 43 del 2004) che gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni. Pertanto, la norma censurata, pur apparendo rispettosa, sotto il profilo procedimentale, dei predetti principi giurisprudenziali, non lo è altrettanto sotto il profilo soggettivo, in riferimento alla titolarità del potere incentrato sul difensore civico regionale e su un commissario ‘ad acta’ di sua nomina, costituendo essi apparati amministrativi e non organi di governo della Regione, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale quali, nella specie, le scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10, in quanto prevede che il difensore civico regionale, dopo aver assegnato ai Comuni, che ritardino od omettano di compiere atti obbligatori previsti dalla stessa legge, un termine per provvedere, nomina, decorso inutilmente il predetto termine e sentito il Comune inadempiente, un commissario ‘ad acta’, che provvede in via sostitutiva. La Corte ha già chiarito, infatti, (cfr. sentenza n. 43 del 2004) che gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni. Pertanto, la norma censurata, pur apparendo rispettosa, sotto il profilo procedimentale, dei predetti principi giurisprudenziali, non lo è altrettanto sotto il profilo soggettivo, in riferimento alla titolarità del potere incentrato sul difensore civico regionale e su un commissario ‘ad acta’ di sua nomina, costituendo essi apparati amministrativi e non organi di governo della Regione, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale quali, nella specie, le scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
24/07/2002
n. 10
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
co. 1
Costituzione
art. 114
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte