Sentenza 113/2004 (ECLI:IT:COST:2004:113)
Massima numero 28423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
25/03/2004; Decisione del
25/03/2004
Deposito del 06/04/2004; Pubblicazione in G. U. 14/04/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro - Mancata inclusione tra i crediti aventi natura privilegiata - Irragionevole differenza rispetto ai crediti muniti del privilegio per disposizione di legge o a seguito di interventi della corte costituzionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro - Mancata inclusione tra i crediti aventi natura privilegiata - Irragionevole differenza rispetto ai crediti muniti del privilegio per disposizione di legge o a seguito di interventi della corte costituzionale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, che impone di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni omogenee - l'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro. Posto che anche la violazione dell’articolo 2103 cod. civ (c.d. demansionamento) può comportare violazione dell’art. 2087 cod. civ, sussiste, infatti, omogeneità di tale credito sia rispetto a quello relativo ai danni conseguenti all'infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro, sia rispetto al credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di lavoro, crediti muniti a loro volta di privilegio per effetto delle dichiarazioni di incostituzionalità, 'in parte qua', dello stesso art. 2751-bis, numero 1, del codice civile contenute rispettivamente nelle sentenze n. 326/1983 e n. 220/2002.
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio, desumibile dall'art. 3 della Costituzione, che impone di attribuire trattamenti equipollenti a situazioni omogenee - l'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell’illegittimo comportamento del datore di lavoro. Posto che anche la violazione dell’articolo 2103 cod. civ (c.d. demansionamento) può comportare violazione dell’art. 2087 cod. civ, sussiste, infatti, omogeneità di tale credito sia rispetto a quello relativo ai danni conseguenti all'infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro, sia rispetto al credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di lavoro, crediti muniti a loro volta di privilegio per effetto delle dichiarazioni di incostituzionalità, 'in parte qua', dello stesso art. 2751-bis, numero 1, del codice civile contenute rispettivamente nelle sentenze n. 326/1983 e n. 220/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 2751
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte