Pronunce della Corte costituzionale - Violazione o elusione del giudicato costituzionale - Condizioni - Riproduzione, da parte di nuova disposizione, di un'altra dichiarata costituzionalmente illegittima o perseguimento, anche indiretto, del risultato ovvero mantenimento o ripristino della stessa (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa a norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che prevede la possibilità di modulare gli incentivi occupazionali sulla base del domicilio fiscale nel territorio regionale del lavoratore). (Classif. 204007).
La violazione o l'elusione del giudicato costituzionale ricorrono quando la nuova disposizione riproduce un'altra dichiarata costituzionalmente illegittima o ne persegue anche indirettamente il risultato ovvero mantiene in vita o ripristina gli effetti della medesima struttura normativa oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. (Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44373, S. 272/2020 - mass. 43247; S. 256/2020 - mass. 42709; S. 234/2020 - mass. 43229; S. 164/2020 - mass. 42588; S. 57/2019 - mass, 41672; S. 101/2018 - mass. 41105; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 231/2017 - mass. 41846; S. 5/2017 - mass. 39286; S. 73/2013 - mass. 37021; S. 72/2013 - mass. 37019; S. 245/2012 - mass. 36703; S. 350/2010 - mass. 35148).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 136 Cost., dell'art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che ha inserito, nell'art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, il comma 3-quater.1, che prevede la possibilità di modulare l'ammontare degli incentivi occupazionali, previsti dalla medesima legge, in base al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte del lavoratore. Mentre il comma 3-quinquies, - inserito nel medesimo art. 77 dall'art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019 e dichiarato costituzionalmente illegittimo nella sentenza n. 281 del 2020 - fissava il criterio della residenza ultra-quinquennale nel territorio regionale, per regolamentare, ed eventualmente precludere, l'accesso al detto beneficio, la disposizione censurata si limita a prevedere che il regolamento attuativo possa modularne l'ammontare sulla base del detto requisito; risulta, pertanto, evidente la diversità di struttura delle due disposizioni).