Sentenza 114/2004 (ECLI:IT:COST:2004:114)
Massima numero 28425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  05/04/2004;  Decisione del  05/04/2004
Deposito del 08/04/2004; Pubblicazione in G. U. 14/04/2004
Massime associate alla pronuncia:  28424


Titolo
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere, per il ricorrente, di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e irragionevole disciplina - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-'septies', del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, aggiunto dalla legge di conversione n. 214 del 2003, che prevede – a carico di chi proponga ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. Infatti l'eccessività dell'onere pecuniario imposto al ricorrente, generalmente superiore alla misura della sanzione concretamente inflitta, unitamente alla macchinosità del procedimento di deposito ed eventuale restituzione della somma versata, se rapportate alla effettiva mancanza di qualsiasi collegamento con le caratteristiche di massima semplificazione e gratuità che contraddistinguono il procedimento giurisdizionale in questione, fanno sì che l’imposizione in via generalizzata – da parte della norma censurata – del suddetto onere a carico del soggetto che intenda adire le vie giudiziali si risolve in un ostacolo, privo di ragionevole giustificazione, che finisce per scoraggiare l’accesso alla tutela giurisdizionale. Restano pertanto assorbite le censure sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 3

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 4  co. 1

legge di conversione  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte