Ordinanza 115/2004 (ECLI:IT:COST:2004:115)
Massima numero 28426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  05/04/2004;  Decisione del  05/04/2004
Deposito del 08/04/2004; Pubblicazione in G. U. 14/04/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Querela - Recapito a mezzo di incaricato o spedizione postale - Necessità della sottoscrizione autentica del querelante - Preclusione di ogni accertamento, da parte del giudice, circa l’effettiva sussistenza della volontà di sporgere querela - Lamentata disparità di trattamento, rispetto alla querela validamente proposta, con lesione del diritto di agire in giudizio del querelante - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la querela, ove recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato, debba essere corredata dalla «sottoscrizione autentica» del querelante, precludendo in tal modo al giudice di ritenere comunque provata l’originaria volontà della persona offesa di sporgere querela anche nel caso in cui tale volontà, sia pure espressa mediante un atto recante una sottoscrizione non autenticata, risulti poi effettivamente confermata in dibattimento. Ed infatti analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento a parametri parzialmente coincidenti, è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 287 del 1995, in base al rilievo che il legislatore ha inteso evitare che la giurisdizione penale, in mancanza di qualsiasi verifica circa l’autenticità della sottoscrizione del querelante, «possa mettersi inutilmente in movimento», e che la disposizione censurata introduce quindi una «ragionevole cautela resa necessaria dal mancato contatto tra il querelante e gli uffici deputati alla ricezione dell’atto», mentre per quanto riguarda la pretesa lesione dell'art. 3 Cost., il rimettente pone erroneamente sullo stesso piano i requisiti formali della querela, tra i quali, allorché l’atto non venga presentato personalmente dal querelante, rientra la sottoscrizione autenticata, e il suo contenuto sostanziale, che deve appunto esprimere la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l’autore del reato, volontà il cui accertamento presuppone che l’atto sia conforme ai requisiti formali richiesti dalla legge.

– Per il precedente specifico v. la sentenza n. 287/1995.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 337  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte