Ordinanza 116/2004 (ECLI:IT:COST:2004:116)
Massima numero 28427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  05/04/2004;  Decisione del  05/04/2004
Deposito del 08/04/2004; Pubblicazione in G. U. 14/04/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ricorsi regionali - Impugnazione di un provvedimento legislativo in materia di urbanistica e repressione di abusi edilizi - Istanze di sospensione in via cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato - Rinuncia alla immediata pronuncia sulle istanze cautelari - Rinvio della trattazione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario e in quello risultante dalle modifiche recate dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, deve prendersi atto della rinuncia presentata dalle Regioni ricorrenti alla immediata pronuncia sulle istanze cautelari dalle stesse formulate avverso gli atti impugnati (Rinvio dell'esame delle istanze di sospensione all'udienza stabilita per l'esame del merito dei ricorsi).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 32  co. 

legge di conversione  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 35  come sostituito

legge  05/06/2003  n. 131  art. 9