Ordinanza 118/2004 (ECLI:IT:COST:2004:118)
Massima numero 28429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
05/04/2004; Decisione del
05/04/2004
Deposito del 08/04/2004; Pubblicazione in G. U. 14/04/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ricorso governativo - Impugnazione di legge della regione friuli-venezia giulia in materia di edilizia - Istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato - Rinuncia alla immediata pronuncia - Rinvio della trattazione.
Ricorso governativo - Impugnazione di legge della regione friuli-venezia giulia in materia di edilizia - Istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato - Rinuncia alla immediata pronuncia - Rinvio della trattazione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, deve prendersi atto della rinuncia presentata, per il ricorrente, dalla Avvocatura generale dello Stato alla immediata pronuncia sull'istanza di sospensione cautelare dalla stessa formulata avverso l'atto impugnato (Rinvio dell'esame dell'istanza di sospensione all'udienza stabilita per l'esame del merito del ricorso).
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22, deve prendersi atto della rinuncia presentata, per il ricorrente, dalla Avvocatura generale dello Stato alla immediata pronuncia sull'istanza di sospensione cautelare dalla stessa formulata avverso l'atto impugnato (Rinvio dell'esame dell'istanza di sospensione all'udienza stabilita per l'esame del merito del ricorso).
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
11/12/2003
n. 22
art. 1
co.
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
11/12/2003
n. 22
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 05/06/2003
n. 131
art. 9
co. 4 sostitutivo
legge 11/03/1953
n. 87
art. 35