Ordinanza 119/2004 (ECLI:IT:COST:2004:119)
Massima numero 28430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
05/04/2004; Decisione del
05/04/2004
Deposito del 08/04/2004; Pubblicazione in G. U. 14/04/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ricorso governativo - Impugnazione di legge della regione marche in materia di edilizia - Istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato - Rinuncia alla immediata decisione - Rinvio della trattazione.
Ricorso governativo - Impugnazione di legge della regione marche in materia di edilizia - Istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto impugnato - Rinuncia alla immediata decisione - Rinvio della trattazione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, deve prendersi atto della rinuncia presentata, per il ricorrente, dalla Avvocatura generale dello Stato alla immediata pronuncia sull'istanza di sospensione cautelare dalla stessa formulata avverso l'atto impugnato (Rinvio dell'esame dell'istanza di sospensione all'udienza stabilita per l'esame del merito del ricorso).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29, deve prendersi atto della rinuncia presentata, per il ricorrente, dalla Avvocatura generale dello Stato alla immediata pronuncia sull'istanza di sospensione cautelare dalla stessa formulata avverso l'atto impugnato (Rinvio dell'esame dell'istanza di sospensione all'udienza stabilita per l'esame del merito del ricorso).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
23/12/2003
n. 29
art. 4
co. 6
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 05/06/2003
n. 131
art. 9
co. 4